Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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I beni omaggiati, sotto l’aspetto fiscale, sono spese di rappresentanza se rientrano nell’attività propria dell’impresa. AI fini Iva, se l’impresa sceglie di non detrarre l’Iva sull’acquisto o la produzione, anche la cessione gratuita è esclusa. Se invece opta per la detrazione dell’Iva sull’acquisto o la produzione, la cessione è rilevante ai fini Iva indipendentemente dal valore del bene: in tal caso, il cedente deve procedere alla rivalsa Iva nei confronti del cessionario, annotando la fattura nel registro Iva ed esercitando il diritto alla detrazione.
Se, invece, gli omaggi non rientrano nell’attività propria dell’impresa, i costi sostenuti per l’acquisto sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, a condizione che siano di valore unitario non superiore a euro 50 e quindi vengono qualificati come spese di rappresentanza (art. 108, c. 2, del Tuir). Precisiamo che nel caso in cui l’omaggio sia composto da più beni, come ad esempio nei classici cesti natalizi, il limite di 50,00 euro va riferito al valore complessivo dell’omaggio e non ai singoli beni che lo compongono. Di conseguenza, è indetraibile l’Iva relativa all’acquisto di un cesto se il costo è superiore a 50,00 euro. Se l’importo è inferiore, ai fini Iva, l’art. 19-bis1, c. 1, lett. h) D.P.R. 633/1972 prevede la detraibilità integrale dell’Iva per gli omaggi rientranti nelle spese di rappresentanza.
Per gli omaggi destinati ai dipendenti, l’Iva è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto è deducibile secondo le ordinarie regole previste per il costo del lavoro dipendente.
Se, invece, l’impresa omaggia i dipendenti o i fornitori con una cena natalizia, il trattamento fiscale rientra nella fattispecie delle prestazioni gratuite di servizi; il cui costo è deducibile ai fini del reddito nel limite del 75% della spesa sostenuta e l’Iva è sempre indetraibile.
Qualora, invece la società voglia omaggiare i propri dipendenti o fornitori con voucher o buoni acquisto, la cessione è sempre fuori campo Iva (art. 2, c. 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972), mentre ai fini reddituali sono deducibili come spese di rappresentanza (art. 54 e 108 del Tuir).
Il trattamento fiscale dell’omaggio varia anche in base alla territorialità dell’omaggiato. Nel caso di omaggio destinato a cliente Ue, se si tratta di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore, l’omaggio è imponibile ai fini Iva; se, invece, sono prodotti fuori dall’attività dell’impresa, allora è escluso ai fini Iva.
Quando è diretto a clienti extra-Ue, le cessioni sono non imponibili Iva e non rilevano nel plafond, essendo una cessione priva di corrispettivo; se, invece, i beni non sono commercializzati dall’impresa, la cessione è fuori campo Iva.
Per gli omaggi di beni e servizi effettuati da professionisti, ai fini delle imposte dirette, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario degli omaggi. L’art. 2, c. 2. n. 4 D.P.R. 633/1972 esclude l’imponibilità ai fini Iva qualora i beni non rientrino nell’attività dell’impresa rispettando il limite di 50,00 euro di valore unitario.
Le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime dei contribuenti minimi sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, se relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro.
Infine, le spese per omaggi sostenuti da contribuenti in regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito in quanto i forfetari non possono dedurre alcunché.