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Torna la rivalutazione delle partecipazioni

In origine la rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni, meglio rideterminazione del valore, fu introdotta con la L. 488/2001 (artt. 5 e 7). L’opportunità è stata poi prorogata di anno in anno e non sorprende, quindi, ritrovarla nella bozza di manovra di Bilancio per il 2023 (art. 26) anche a brevissima distanza dall’analoga misura di cui al D.L. 17/2022.
Diciamo subito che la rivalutazione è utile per ridurre le plusvalenze su terreni o partecipazioni possedute al di fuori del regime di impresa al 1.01.2023. Il vantaggio più evidente del provvedimento si ha per chi ridetermina il costo di acquisto subito prima di aver ceduto partecipazioni e terreni, azzerando così la plusvalenza.
Nel tempo il vantaggio si è ridotto: da un lato la rideterminazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva sul valore rideterminato, che l’ultimo provvedimento indicava nel 14%, dall’altro l’imposta sul capital gain ordinariamente dovuta si è ridotta (26%).

La vera novità dell’ultima proroga risiede, pertanto, nella possibilità di utilizzare la rideterminazione anche per le partecipazioni in società quotate anche presso sistemi multilaterali di negoziazione (quale Euronext Growht Milan). Sembrerebbe, pertanto, che la rideterminazione sia possibile anche per i piccoli (e grandi) risparmiatori che si sono affidati al regime amministrato offerto dalle banche intermediarie. Quindi, il successo dell’operazione comporterà adeguamenti e oneri importanti per il mondo bancario. Anzitutto, il valore rideterminato verrà misurato dalla media dei prezzi del mese di dicembre 2022 senza bisogno di perizia. La rideterminazione sarà vantaggiosa solo in presenza di plusvalenze robuste (del 50% circa) perché se è vero che l’aliquota sostitutiva è pari al 14%, è anche vero che la base di applicazione è il prezzo di dicembre e non la plusvalenza maturata (anche se l’estensore della relazione tecnica parrebbe aperto a una diversa possibilità).
La prima rata di imposta sostitutiva andrà versata al 30.06.2023, le altre nei 2 anni successivi ma, nel caso ci fosse una responsabilità sulle banche per la rateazione, è presumibile che sarà previsto qualche meccanismo di garanzia.
Altro problema è la volatilità del mercato che potrebbe comportare minusvalenze rispetto al valore medio delle azioni in dicembre. In tal caso una parte della minusvalenza non si sarebbe avuta se le azioni non fossero state rivalutate. Tale quota, indotta dalla rivalutazione, non è utilizzabile (art. 5, c. 6 D.L. 448/2001). Tale aspetto riduce la convenienza prospettica e introduce ulteriori costi di gestione.

In sostanza, dubitiamo sul fatto che il grande pubblico aderisca alla misura, anche perché essa è inserita in un contesto suscettibile di essere riproposto periodicamente e dunque utilizzabile alla bisogna.
Lo strumento va tenuto in considerazione da chi venderà azioni presenti in portafoglio al 1.01.2023 nel primo semestre 2023. In tal caso, infatti, sarebbero noti tutti gli elementi.