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Sospensione cartelle pagamento al 30.06 e differimento scadenze definizione agevolata.

Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento, prevista con il Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021) recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.
E’ infatti differito al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.
La sospensione riguarderà tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Resteranno sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.
Relativamente invece, alla “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, il Decreto Sostegni n. 41/2021 convertito nella legge n. 69/2021, aveva previsto:
lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per pagare le rate del 2020,
lo slittamento al 30 novembre 2021 per quelle del 2021,
(precedentememente era intervenuto il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020) che aveva previsto il differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio).
A seguito della proroga e delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni bis n. 73/2021, pubblichiamo le risposte alle domande più frequenti (FAQ) dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 28 maggio 2021, per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione.
Ma vediamo nel dettaglio le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Slitterà al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Di conseguenza, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo () al 30 giugno 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (2 agosto in quanto il 31.07 cade di sabato). () per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. Slitterà al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Sospensione fino al 30 giugno 2021 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 30 giugno 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Sospese fino al 30 giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Con il Decreto Sostegni, è stato differito al 31 luglio 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata, in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.
Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2021 della Definizione agevolata, in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:
le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021;
le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Il Decreto Sostegni ha previsto infine l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioniagevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.
I beneficiari dell’agevolazione sono:
le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegno”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Fonte: fiscoetasse.com