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Si ampliano i termini di registrazione delle fatture emesse dai contribuenti trimestrali.

Si ampliano i termini di registrazione delle fatture emesse dai contribuenti trimestrali.

La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2021, interessa gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno conseguito, nell’anno solare precedente, un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, per le prestazioni di servizi, e non superiore a 700.000 euro per le altre attività, cessioni di beni. Ad esempio, la fattura emessa il 20 aprile, potrà essere registrata entro il 31 luglio successivo, cioè entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’IVA a debito confluirà nella liquidazione periodica del secondo trimestre da effettuarsi entro il 20 agosto successivo. Qualche dubbio sul corretto inquadramento della norma sorge in merito alla sua previsione al di fuori del decreto IVA.

La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) dedica uno spazio, in verità assai modesto, alle semplificazioni tributarie.
Il tema è estremamente delicato e meriterebbe ben altra trattazione. Le risorse degli studi professionali e di molte imprese sono assorbite da adempimenti eccessivamente complicati. Non è possibile dedicare il tempo necessario all’attività svolta, né alla pianificazione fiscale.
Gli interventi del legislatore degli ultimi anni, finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, si sono rivelati poco efficaci. D’altra parte, anche l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica ha nella sostanza determinato l’abrogazione di un solo adempimento, lo spesometro. L’operatività dei contribuenti è sempre più difficoltosa ed anche la legge di Bilancio 2021, recentemente approvata, contiene misure del tutto insufficienti.

La nuova misura, che ha di fatto ampliato i termini di registrazione delle fatture emesse dai contribuenti trimestrali, è contenuta nell’art. 1, comma 1102 della legge di Bilancio 2021.
La novità interessa i contribuenti di minori dimensioni, che hanno optato per la liquidazione dell’IVA con periodicità trimestrale. Si tratta degli esercenti l’attività di impresa, arti e professioni, che hanno conseguito, nell’anno solare precedente, un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per le prestazioni di servizi) e non superiore a 700.000 euro per le altre attività (cessioni di beni).
Prima della modifica normativa in rassegna, la registrazione delle fatture emesse, disciplinata dall’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, doveva essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione determinato ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. Ad esempio, la fattura emessa il 20 aprile, deve essere registrata entro il 15 maggio successivo.

La nuova norma considera che i termini entro cui effettuare la liquidazione dell’IVA dei contribuenti trimestrali, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 100/1998, sono maggiori rispetto alla scadenza dei termini entro cui doveva essere effettuata, prima della modifica, la registrazione delle fatture emesse. Conseguentemente, con la finalità di semplificare gli adempimenti dei predetti contribuenti “trimestrali,” è stato previsto che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata poco prima rispetto allo stesso termine previsto ai fini della liquidazione periodica del tributo.

La legge di Bilancio 2021 modifica l’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999 con l’aggiunta del seguente comma 3 – bis: “i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, lettera a) possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”.
Tornando all’esempio precedente, la fattura emessa il 20 aprile, potrà essere registrata entro il 31 luglio successivo, cioè entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’IVA a debito confluirà nella liquidazione periodica del secondo trimestre da effettuarsi entro il 20 agosto successivo.
La modifica normativa è sicuramente apprezzabile anche se la collocazione della stessa, all’interno del citato art. 7, con l’aggiunta del comma 3 – bis, non è tra la migliori.

La disposizione ha come rubrica “Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto”. Invece, la modifica normativa riguarda i termini di registrazione. Sarebbe stato quindi più opportuno modificare l’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 avente ad oggetto la disciplina del predetto adempimento.
La scelta del legislatore è stata però diversa. Pertanto, in base alla novella, due distinte disposizioni disciplinano i termini di registrazione delle fatture emesse. L’art. 23 del decreto IVA si applica esclusivamente nei confronti dei contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità mensile; invece l’art. 7 del D.P.R n. 542/1999 disciplina il medesimo obbligo per i contribuenti di minori dimensioni, quindi “trimestrali”.