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Sanzioni più aspre per il lavoro nero.

Il contrasto al lavoro sommerso è da sempre un punto fermo dell’azione ispettiva volta alla tutela non solo dei lavoratori ma anche dei datori di lavoro. Non sfuggirà, infatti, che l’occupazione irregolare genera anche veri e propri fenomeni di dumping sociale a discapito delle aziende più virtuose oltre, ovviamente, a lasciare i lavoratori privi di ogni tutela compresa quella assicurativa in caso di infortunio. Con l’intento, quindi, di prevenire tale situazione il legislatore è spesso intervenuto inasprendo le sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori.

Attualmente la normativa prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica la sanzione da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego di lavoratore oltre i 60 giorni di lavoro effettivo.
A ciò si aggiunga la sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’Ispettorato del lavoro quando si riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero, al momento dell’accesso ispettivo, o inquadrato come lavoro autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
La sospensione, ai sensi dell’art. 14, c. 4 D.Lgs. 81/2008, non si ritiene applicabile alle c.d. microimprese ovvero quelle che occupano un solo dipendente. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria nota 24.01.2023, n. 162, chiarisce però che tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari. Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni nelle prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 81/2008, compresa la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o della nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.

Da ultimo si ricorda che, qualora non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come chiarito con circolare n. 3/2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 citato, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico. Di tale indicazione evidenziata in precedenza gli ispettori dovranno necessariamente tenere conto già a partire dagli accessi ispettivi decorrenti dal 24.01.2023.