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Aumenti di capitale: credito d'imposta per il 2021

Rinuncia unilaterale al credito e presupposti per la deducibilità

Aspetti fiscali: la deduzione delle perdite – La normativa tributaria all’art. 101, c. 5, del Tuir si occupa di definire il perimetro di deducibilità delle perdite maturate su crediti che l’imprenditore vanta nei confronti della propria clientela.
La norma condiziona la deduzione fiscale della perdita non solo alla sua definitività, vale a dire quando è oggettivamente esclusa l’eventualità che in futuro si riesca a riscuotere il credito, ma anche alla sussistenza di elementi certi e precisi, idonei a dimostrare che il creditore si sia attivato, inutilmente, in un comportamento volto alla riscossione del suo credito.
La certezza che si è verificata una perdita fiscalmente rilevante può darsi con ogni mezzo di prova.
Perdita da rinuncia unilaterale al credito – In ambito contabile il Documento OIC n. 15 del dicembre 2016, ai paragrafi 71-72 ha affermato, che la rinuncia unilaterale al credito vantato verso un cliente è da considerarsi un atto valido a determinare tale eliminazione.
Tale impostazione non è condivisa dall’Amministrazione Finanziaria che nella circolare 4.06.2014, n. 14/E, al paragrafo 1, ribadisce che, anche se effettuata in applicazione dei principi contabili, rimane immutata la possibilità per i verificatori di valutare la deducibilità delle perdite su crediti rilevate in conseguenza dell’eliminazione dei crediti dal bilancio.
A tal proposito, la C.M. 1.08.2013, n. 26/E, ha osservato come la perdita rilevata da una remissione di debito matura in un contesto di unilateralità e può rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali. Pertanto, la deducibilità di una perdita evidenziata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito potrà essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all’attività d’impresa (e non appaia quindi come una liberalità).
Corte di Cassazione, sent. n. 743/2021 – L’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il Supremo Collegio, che aderisce all’impostazione assunta dalla stessa sezione V (sent. 20.04.2016, sent, n. 7860), “qualora si tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che l’atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili ai fini fiscali…”.
L’assenza di qualsiasi elemento probatorio in grado di dimostrare che la rinuncia fosse giustificata dall’effettiva irrecuperabilità dello stesso o da una concreta e documentabile utilità futura, ha indotto i giudici del Supremo Collegio ad aderire alle determinazioni assunte dai giudici tributari.
In sostanza, il comportamento remissivo e liberale tenuto dal contribuente neutralizza qualsiasi possibilità di deduzione della perdita su crediti (Cfr. Corte di Cassazione sez. V, 20.11.2001, n. 14568) nonostante la rinuncia unilaterale al credito possa essere giustificata, come nella fattispecie decisa dalla sentenza, dalla volontà di mantenere buoni rapporti con l’impresa debitrice.
Conclusioni – Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali possiamo concludere che, se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, la rinuncia unilaterale del credito rimane indeducibile ai fini fiscali, anche se motivata da rapporto di dipendenza economica che rende sconveniente fare ricorso a un’azione giudiziaria rivolta al recupero del credito.