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Rimborsi per cassa sotto soglia dei finanziamenti concessi dai soci

Nel corso della normale attività aziendale può capitare che l’assemblea dei soci di una s.r.l. deliberi il rimborso di un finanziamento infruttifero, concesso in precedenza dai soci. Immaginiamo che la restituzione avvenga mediante prelievo mensile di una somma di denaro proveniente dalle casse sociali, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa antiriciclaggio e fino a concorrenza del finanziamento effettuato.
Ci si chiede se la restituzione dei prestiti sociali “in contanti” rientri nell’alveo delle operazioni da considerarsi frazionate e, pertanto, sospette secondo la normativa antiriciclaggio. Tra gli operatori sono emerse due interpretazioni.

Secondo la posizione avanzata da alcuni organi ispettivi formalizzata nel corso delle verifiche in tema di antiriciclaggio, la restituzione dei rimborsi dei prestiti sociali rappresenta un’ipotesi differente dal versamento a rate di una fornitura di beni o servizi il cui pagamento dilazionato accordato dai fornitori (a 30, 60 e 90 giorni data fattura) costituisce idonea e consolidata prassi commerciale.
In sostanza, i verbalizzanti ipotizzano specifiche criticità nelle modalità di restituzione del finanziamento al socio presumendo che il pagamento in più rate della somma dovuta a titolo di restituzione del prestito infruttifero venga effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia fissata dal D.Lgs. 231/2007.
Pertanto, anche se i rimborsi erogati ai singoli soci assumono importo unitariamente inferiore al limite individuato nella “legge antiriciclaggio”, le restituzioni frazionate sarebbero ascrivibili a una medesima operazione che, complessivamente, racchiude il valore oggetto di trasferimento artificiosamente ripartito, quale ne sia la causa/titolo.

La tesi “garantista”, al contrario, ritiene ammissibile la procedura di rimborso “per contanti” a condizione che vengano rispettate le condizioni previste dalla normativa antiriciclaggio, cioè:
ciascun pagamento venga erogato per un importo inferiore alla soglia massima prevista dall’art. 49 D.Lgs. 231/2007, attualmente pari a 2.000 euro;
i prelievi dalla cassa sociale non avvengano nell’ambito del periodo di tempo pari o inferiore a 7 giorni fissato dall’art. 1, c. 2, lett. m) D.Lgs. 231/2007.
Questa interpretazione appare aderente alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere 12.12.1995, n. 1504, secondo cui la dilazione di pagamenti in più importi inferiori al limite, ma complessivamente di ammontare superiore, è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto non solo dalla prassi commerciale ma anche da accordi contrattuali preventivi.

Osservazioni conclusive – Dall’analisi della disciplina di riferimento e delle diverse posizioni interpretative emerge che anche la restituzione dei prestiti ai soci dalla cassa sociale, per importi inferiori a 2.000 euro, e nei limiti temporali descritti, potrebbe suscitare l’attenzione degli organi deputati al controllo della normativa valutaria.
Al fine di scongiurare, per quanto possibile, ipotesi di violazioni del D.Lgs. 231/2007, si suggerisce, anche alla luce dell’arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato, la stipula di un apposito accordo scritto tra socio finanziatore e società, valutando altresì la registrazione del contratto di mutuo presso la competente Agenzia delle entrate.