Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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La norma ha lo scopo di favorire il passaggio delle aziende di famiglia: per applicare l’esenzione, quindi, i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa o mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento.
La disposizione vale per il trasferimento di aziende di qualsiasi dimensione (piccole medie o grandi) e per attività imprenditoriale di qualsiasi natura (commerciale o agricola). Quando nell’asse ereditario è compresa un’impresa (qui da intendersi come: azienda, ramo d’azienda, quote di società di persone o quote di società di capitali), la successione della stessa è esente dall’imposta di successione/donazione alle condizioni di seguito indicate.
Società di persone – Avviene a favore del coniuge o dei discendenti (quindi sono esclusi fratelli, sorelle, genitori e convivente).
I beneficiari devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. A tal fine deve essere resa, insieme alla dichiarazione di successione, apposita dichiarazione.
Società di capitali – I beneficiari assumono una quota tale da assumere il controllo della società, inteso come la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
I beneficiari devono detenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Aziende agricole – La successione avviene tra ascendente e discendenti entro il terzo grado.
Il beneficiario non deve avere compiuto 40 anni ed essere iscritto come coltivatore diretto presso le relative gestioni previdenziali (o vi si iscrive entro 3 anni dal trasferimento).
Il beneficiario deve coltivare o condurre direttamente i fondi per almeno 6 anni.
Il testo della norma parla di aziende in funzionamento in quanto dice “a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa”, tuttavia secondo la dottrina il legislatore non ha voluto escludere le aziende “non in funzionamento”, consentendo di applicare l’agevolazione anche in quest’ultimo caso. La norma si applica al trasferimento della piena proprietà o dell’usufrutto dell’azienda, ma non alla nuda proprietà.
Per quanto riguarda le partecipazioni sociali, nonostante la norma si riferisca solo a SpA, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione residenti, l’interpretazione corrente ritiene che l’agevolazione si possa estendere anche alle società di persone e alle non residenti.
Se oggetto del trasferimento sono partecipazioni in società di capitali, l’agevolazione si applica solo se il beneficiario può disporre del controllo della società (acquisizione di controllo). Nel caso in cui una partecipazione di controllo venga scissa tra più discendenti l’agevolazione sarà quindi applicabile solo per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o integrazione del controllo o nel caso di comproprietà. L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’agevolazione è applicabile anche nel caso in cui il controllo sia acquisito aggiungendo le quote trasferite a quelle già possedute dal beneficiario (integrazione di controllo).
Nel caso di trasferimento di quote di società di persone la dottrina si è orientata nel ritenere non necessario che le quote trasferite diano accesso al controllo della società da parte del beneficiario.
Nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla “dichiarazione d’impegno”, dovesse venire meno la prosecuzione dell’attività o la detenzione del controllo, i beneficiari sarebbero chiamati a pagare l’imposta in misura ordinaria, la sanzione e gli interessi di mora. Nel caso della successione, la data dell’impegno coincide con il momento dell’accettazione della qualifica di erede.
Il regime sanzionatorio non scatta in tutti quei casi non dipendenti dalla volontà del beneficiario e che lo colgono nell’impossibilità di farvi fronte, specie se si tratta di eventi correlati a cause successive alla donazione/successione (es. malattia, fallimento, morte).