Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 dispone un regime premiale fruibile dai soggetti “affidabili” ai fini ISA.
Con risultati ISA almeno pari a 8 o 8,5 come media 2020-2021, le agevolazioni consistono in:
esonero dall’apposizione di visto di conformità per la compensazione di crediti per importi:
fino a 50.000 euro annui relativamente all’Iva (ove per annui si intende quale soglia unica e cumulativa per tutte le dichiarazioni presentate nel 2023, ossia sia la dichiarazione annuale Iva 2023 (periodo d’imposta 2022), che i modelli Iva TR dei 3 trimestri 2023. Hanno tutti come riferimento gli ISA 2021 (2021 quale periodo d’imposta);
fino a 20.000 euro annui relativamente a Ires, Irpef, Irap 2022;
esonero dall’apposizione di visto di conformità o garanzia per i rimborsi Iva fino a 50.000 euro annui (sempre cumulativi).
L’accesso al regime premiale è consentito anche a seguito di adeguamento in dichiarazione, indicando ulteriori componenti positivi per migliorare il “punteggio” ISA.
Come si accennava sopra le soglie dei crediti Iva sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2023, quindi si pensi a:
dichiarazione Iva 2023 (periodo d’imposta 2022) – credito Iva 6099, anno 2022;
tutti i 3 modelli Iva TR 2023.
Proponendo un esempio: la dichiarazione Iva chiude con un credito di 30.000 euro che si intende utilizzare in compensazione. Il voto ISA 2021 è 10. Il contribuente può evitare di apporre il visto di conformità (barrando il flag “esonero da visto di conformità” presente nel frontespizio).
Poi il contribuente invia il modello Iva TR relativo al primo trimestre 2023 che chiude con un credito, che si intende sempre utilizzare in compensazione, di 20.000 euro. Anche in questo caso può evitare di apporre il visto e non dovrà indicare nulla nel frontespizio del modello TR, a differenza del modello Iva annuale, in quanto l’Agenzia stessa in una FAQ sul tema Iva TR ha risposto che “in sede di compilazione del modello Iva TR non è necessario fornire tale informazione in quanto il riscontro della sussistenza del conseguimento del livello di affidabilità fiscale richiesto è operato dall’Agenzia delle Entrate che verifica i dati del modello ISA corrispondente. Per verificare l’importo del credito Iva utilizzabile in compensazione i contribuenti devono accedere nel cassetto fiscale presente nell’area autentica (Fisconline/Entratel)”.
A questo punto, nel caso preso in esempio, i 50.000 euro del regime premiale sono stati interamente “consumati” dal credito Iva annuale e dal credito Iva del modello TR del primo trimestre. Se intende presentare il modello Iva TR del secondo trimestre con un credito superiore a 5.000 euro dovrà apporre il visto di conformità.
Si ricorda, infine, che l’utilizzo entro i 5.000 euro derivanti dal modello Iva TR possono essere utilizzati liberamente, ossia senza necessità di apporre il visto; tuttavia, a differenza del credito scaturente dalla dichiarazione Iva annuale, per i crediti infrannuali occorre prima attendere l’invio del modello TR e per l’utilizzo oltre i 5.000 euro occorre attendere i canonici 10 giorni.