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Punteggi isa del triennio 2020-2022 con valutazione ad hoc

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza non effettueranno valutazioni sui punteggi conseguiti dai contribuenti nella singola annualità, ma terranno conto dei punteggi più elevati che il contribuente avrà conseguito anche negli esercizi precedenti. Nell’arco di tale periodo temporale saranno inoltre estesi anche gli interventi straordinari sugli indicatori sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’art. 148 D.L. 34/2020.
Sono queste, in estrema sintesi, le novità in materia di indicatori sintetici di affidabilità fiscale introdotti dal c.d. decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 73/2022).
Oltre alle suddette misure il provvedimento in oggetto riscrive il calendario annuale degli ISA intervenendo direttamente sull’art. 9-bis D.L. 50/2017.
Nello specifico si prevede che gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale verranno approvati con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati, anziché entro il 31.12 del periodo d’imposta di loro applicazione come finora previsto nell’art. 9-bis, c. 2.
In relazione invece alle eventuali integrazioni degli indicatori che si potrebbero rendere necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, il decreto semplificazioni dispone che le stesse potranno essere approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli indici, al posto dell’attuale mese di febbraio.
Si tratta in sostanza di uno slittamento in avanti del calendario di attuazione annuale degli indicatori sintetici di 2 mesi che, se da un lato consentirà all’Amministrazione Finanziaria di predisporre con più calma le attività, dall’altro potranno esserci però ripercussioni importanti sulle principali scadenze fiscali alle quali gli indicatori stessi sono collegati.
Tornando alle novità in materia di valenza segnaletica dei punteggi ISA, il provvedimento in oggetto prevede che, anche per il periodo di imposta in corso al 31.12.2021, nelle analisi di rischio di evasione si dovrà tenere conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020.
Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022 invece tale valutazione verrà estesa anche ai livelli di affidabilità fiscale più elevati conseguiti dal contribuente in applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
Da un punto di vista pratico si tratta di vere e proprie sterilizzazioni delle strategie di controllo che l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza dovranno definire tenendo conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici sintetici.
Grazie alle novità in arrivo, dunque, un basso punteggio ISA in uno dei 3 periodi d’imposta di cui sopra potrà essere sterilizzato dai migliori risultati che lo stesso contribuente potrebbe aver conseguito o nel 2019, ultimo periodo d’imposta non soggetto agli effetti della crisi, o in un altro periodo precedente (2020 o 2021).

Da segnalare, infine, che il decreto semplificazioni prevede la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di introdurre, anche per il periodo d’imposta 2022, nuovi interventi straordinari anticrisi e nuove cause specifiche di esclusione dall’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.