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Le rate 2020 delle definizioni agevolate con l’agente della riscossione slittano dal 10 dicembre al 1° marzo dell’anno prossimo. Per le istanze di rateazione presentate fino alla fine del 2021 il limite di importo oltre il quale occorre dimostrare la situazione di difficoltà del debitore sale da 60mila a 100mila euro. Con riferimento alle medesime istanze, inoltre, il relativo piano di rientro decade con il mancato pagamento di 10 rate.
E ancora, i debitori con dilazioni scadute alla data dell’8 marzo 2020 possono chiedere, sempre entro il 31 dicembre 2021, una nuova rateazione senza pagare le quote pregresse. Infine, via libera a nuove dilazioni a tutti i soggetti decaduti da precedenti definizioni agevolate. La legge di conversione del Dl 137/20, approvata ieri in via definitiva e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recepisce integralmente le disposizioni del Dl 157/20, in materia di riscossione.
La prima conferma riguarda le rate 2020 delle definizioni agevolate, compreso il saldo e stralcio, già differite al 10 dicembre scorso. La nuova scadenza è dunque fissata al primo marzo 2021. A detta scadenza non è applicabile la tolleranza per ritardi non superiori a 5 giorni.
Le altre modifiche rese definitive con la legge di conversione del decreto Ristori attengono le dilazioni con l’agente della riscossione. Si precisa in primo luogo che per le istanze di rateazione presentate entro la fine dell’anno prossimo, fino all’importo di 100mila euro (a regime, il limite è di 60mila euro) il debitore non deve comprovare la situazione di difficoltà e dunque può scegliere il numero di rate del piano di rientro, fino a 72 rate mensili.
Con riferimento alle stesse domande, inoltre, la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata da 5 a 10 rate non pagate.
I soggetti che prima dell’inizio del periodo di sospensione di cui all’articolo 68 Dl 18/20 (8 marzo 2020), erano incorsi nella decadenza dal piano di rientro, in deroga alle regole ordinarie, possono chiedere una nuova dilazione, entro la fine del 2021 senza dover saldare lo scaduto. Anche a queste nuove rateazioni si applica la clausola di decadenza delle 10 rate non pagate.
L’ultima novità è relativa ai soggetti decaduti dalle prime due edizioni della rottamazione degli affidamenti. Al riguardo, si ricorda che, a regime, chi decade dalla definizione agevolata, oltre a vedersi ripristinato il debito iniziale, non può più rateizzare il debito residuo. I soggetti decaduti alla fine del 2019 dalla rottamazione ter erano già stati ammessi alla presentazione di un nuovo piano di rientro, per effetto delle modifiche apportate dal decreto Rilancio. Con la legge di conversione in esame, il medesimo beneficio viene esteso a tutti i soggetti decaduti, alla fine del 2019, dalle precedenti versioni della sanatoria.
A stretto rigore, in tal caso non è previsto alcun termine finale per l’istanza, anche se è ovvio che sia per prevenire le azioni esecutive sia per beneficiare del raddoppio della soglia di tolleranza delle quote impagate occorrerà comunque rispettare il termine del 31 dicembre 2021.