Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
Per effetto dell’art. 3, c.9 D.L. 198/2022 (cd. Decreto Milleproroghe, in fase di conversione), alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 non si applicano le disposizioni degli artt. 2446 (cc. 2 e 3), 2447, 2482-bis (cc. 4, 5 e 6) e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.
Di fatto, la nuova norma incide sulla disposizione prevista dell’art. 6, D.L. 23/2020 sostituendo il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (come stabilito dagli artt. 2446, c. 2 e 2482-bis, c. 4 c.c.) è “posticipato” al 5° esercizio successivo e l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In pratica, per l’anno d’imposta 2022, il rientro agli adempimenti contemplati dalle norme codicistiche avverrà con l’assemblea che provvede all’approvazione del bilancio di esercizio 2027. La novità dovrebbe riguardare non solo gli esercizi solari al 31.12.2022 ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendono tale data (ad esempio, dal 01.07.2022 al 30.06.2023); ciò in quanto, stando alla massima dei Notai del Triveneto (T.A.2), l’arco temporale preso in considerazione, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio.
Per effetto delle novità 2023, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea è convocata “senza indugio” dagli amministratori al fine di deliberare il rinvio al futuro delle suddette decisioni. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. Resta fermo che, in assenza di un termine fissato dalla norma, l’assemblea si intende convocata “senza indugio” entro 30 giorni dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea (art. 2631 c.c.).
Operativamente, la norma stabilisce che con la sterilizzazione, le perdite 2022 dovranno essere “distintamente” indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Fin qui la normativa nelle sue diverse sfumature. Tuttavia, è chiaro che la decisione di rinviare al futuro le problematiche legate a perdite ritenute “pericolose” dal Codice Civile deve essere ponderata con attenzione, specie a tutela dei terzi. La possibilità di recuperare un deficit patrimoniale in un tempo ragionevole dovrebbe essere accolta come un’opportunità e non come un alibi per continuare in una cattiva gestione che nulla ha a che vedere con la situazione di emergenza cui si aggancia il principio ispiratore della norma che ha previsto per diverse annualità la facoltà di sterilizzazione delle perdite (2020, 2021 e 2022). In tale eventualità, è d’obbligo un richiamo ai profili di responsabilità dell’organo amministrativo, colpevole di non avere riscontrato il ricorrere di situazioni talmente urgenti da pregiudicare la conservazione del patrimonio aziendale nell’interesse dei soggetti terzi creditori e dei soci.
Infine, occorre segnalare che la norma non distingue tra le diverse forme del bilancio di esercizio ed è, pertanto, possibile sostenere che la scelta di sterilizzare le perdite per l’esercizio 2022 potrebbe avere riflessi non solo nella nota integrativa dei bilanci ordinari, ma anche in quella dei bilanci abbreviati ex art. 2435-bis c.c.; nel bilancio delle microimprese ex art. 2435-bis c.c., invece, le informazioni possono essere fornite in calce allo stato patrimoniale.