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Nuovo esterometro da luglio 2022: fattura elettronica o analogica?

Per le operazioni effettuate dal prossimo 1.07 “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti” andrà effettuata “entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi” e con il medesimo formato (e non più con quello trimestrale) previsto per la fatturazione elettronica SdI (art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015 e provv. Agenzia delle Entrate n. 373343/2021).
Ciò premesso, il contribuente dovrà decidere se passare alla fatturazione elettronica anche verso i non residenti oppure continuare con l’esclusiva trasmissione del mero esterometro, ma con il formato fattura elettronica. Appare di tutta evidenza che, in tale ultimo caso, con il superamento della tempistica trimestrale, diventerà molto difficile riuscire a rispettare i nuovi stringenti termini affidando il servizio a terzi. Non potendo peraltro escludere che i ritardi di trasmissione dei flussi XML sanzionabili, ricordiamo, con 2 euro a operazione e massimo 400 euro al mese (art. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/1997) non possano rappresentare anche il sintomo (soprattutto se continui e ripetitivi) della ben più pesante violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 6), si tratta di capire quando detto flusso, se tardivo, rappresenti una fattura elettronica piuttosto che la coda comunicativa (esterometro) di un processo ancora voluto, gestito e conservato in fatturazione analogica.

Per risolvere quello che, a giudizio di chi scrive, è tutt’altro che un “sofismo” va innanzitutto ricordato che verso il non stabilito (tolta la novità da luglio per San Marino) la fatturazione in modalità elettronica SdI non è obbligatoria (c. 3) ma, tolte le esportazioni con DAU, se non si fa la fattura elettronica scatta l’esterometro nel medesimo formato (c. 3-bis). Nell’osservare che, comunque si proceda, rimane in ogni caso fermo l’obbligo di consegnare alla controparte estera copia analogica della fattura, giova osservare che vi sono almeno 2 aspetti che possono impattare sulla diversa qualificazione:
il primo concerne la conservazione sostitutiva a norma che è facoltativa quando la fattura è cartacea mentre è obbligatoria quando è elettronica, fermo restando l’obbligo di conservazione analogica nel primo caso (art. 39 D.P.R. 633/1972);
il secondo riguarda il contenuto giacché non potrà essere definita fattura elettronica un XML che non contiene tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 fra i quali, ad esempio, natura, qualità e quantità dei beni/servizi anche se l’Agenzia delle Entrate, per chi adotta il servizio gratuito, manda in conservazione sostitutiva tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il SdI (circ. Ag. Entrate 14/E/2019, par. 8).
Anche la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, può avere un suo significato giacché (a mente della consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 14/2020) il bollo rimane a contrassegno se la fattura è analogica anche se sembra (specifiche 1.1. allegate al Provvedimento del 29/12/2021) che la modalità del D.M. 17.06.2014 diventi percorribile anche se ad essere valorizzato con “SI”, nel tag “BolloVirtuale”, è un flusso esterometro.

In conclusione, l’esterometro è una comunicazione e la fattura è la fattura. A giudizio di chi scrive, quindi, l’invio tardivo del flusso XML (tanto meglio se privo della descrizione dei beni/servizi) non potrà che essere sanzionato solo con 2 euro se il contribuente sarà in grado di dimostrare che ha adottato un processo di fatturazione analogica e ha tempestivamente annotato la fattura nel relativo registro.