Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Le bozze del PNRR prevedono una disciplina con le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo
da parte di commercianti e
professionisti,
di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a decorrere dal 30 giugno 2022 (almeno secondo le ultime bozze che hanno anticipato di 6 mesi il precedente termine del 1° gennaio 2023) , è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione.
Attenzione va prestato al fatto che non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Si specifica che l’esercente ha l’obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è assolto con l’accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.
Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applicano:
una sanzione di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;
le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta. Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. La norma in esame prevede quindi l’applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
Tale norma stabilisce che gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all’articolo 13, comma 4 della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all’accertamento della violazione. Questi ultimi possono procedere, previa autorizzazione motivata e quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.
Fonte: fiscoetasse.com