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Libertà di dehors fino al 31/12/2023

Tra le molte disposizioni del Decreto Milleproroghe (D.L. 29.12.2022, n. 198, convertito nella L. 24.02.2023, n. 14), composto da 45 articoli per un totale di 354 commi, merita una segnalazione l’art. 1, c. 22-quinquies, con cui viene prorogata al 31.12.2023 la possibilità di esporre temporaneamente strutture amovibili, dehors e tavolini, senza necessità delle autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni culturali anche se posti in aree di interesse culturale o paesaggistico.

La norma si rivolge agli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso del suolo pubblico e interviene sull’art. 40, c. 1 D.L. 23.09.2022, n. 144, convertito dalla L. 17.11.2022, n. 175, disponendo che le parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2023”. Come noto, la Presidenza della Repubblica ha espresso perplessità (qui il link) sul Milleproroghe, in particolare per le scelte in materia di concessioni balneari, senza tuttavia fare cenno alla materia di cui qui ci occupiamo, da ritenere quindi perfettamente lecita.
Il citato art. 40, c. 1 D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) aveva stabilito la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146, D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale facoltà era stata introdotta dall’art. 9-ter, c. 5 D.L. 137/2020, convertito dalla L. 176/2020 (Decreto Ristori), allo scopo di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale durante la pandemia, limitata al periodo dal 1.01 al 31.12.2021, poi prorogata dall’art. 1, c. 815 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) fino al 30.06.2023, termine ulteriormente posticipato al 31.12.2023 dalla disposizione in esame.
Dal punto di vista oggettivo, rientrano pacificamente nella disposizione gli arredi posti direttamente sul suolo pubblico (sedie, tavolini, ombrelloni e fioriere) e gli arredi posti su plateatici esterni all’esercizio di cui costituiscono pertinenza, facilmente smontabili e rimovibili con minimo impatto ambientale. Si ritiene invece che le strutture chiuse o semichiuse e non prontamente amovibili continuino a ricadere nelle disposizioni del Codice dei beni culturali, tralasciando i numerosi casi controversi in materia.
In base a un’altra disposizione del periodo pandemico (art. 9-ter, D.L. 137/2020) è da considerare disapplicato anche il limite temporale di 180 giorni per la posa in opera delle strutture amovibili di cui all’art. 6, c. 1 lett. e-bis), D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), secondo cui le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate a essere immediatamente rimosse entro un termine di 180 giorni, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.
Infine, le occupazioni di suolo pubblico sono puntualmente recepite dai regolamenti comunali cui è necessario fare riferimento di volta in volta. Molti sindaci si sono sbizzarriti, indicando di volta in volta requisiti come ombrelloni quadrati e di un determinato colore, oppure fioriere di altezza prestabilita variabile o impiego di materiali particolari (lignei, della tradizione, ecc.)