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Legge di Bilancio: confermato il bonus investimenti al sud.

Legge di Bilancio: confermato il bonus investimenti al sud.

Confermata la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016 per sostenere la ripresa produttiva nelle “zone assistite” di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Analoga sorte, in queste stesse regioni, per il bonus – previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno – che incentiva l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S, compresi i progetti in materia di Covid-19.

Le due proroghe arrivano con l’articolo 1 della legge n. 178/2020, rispettivamente, con i commi 171-172 e 185-187. È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle “zone assistite” ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di:
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vale a dire gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazioneAbruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue), ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La disposizione, introdotta dall’articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, con efficacia fino al 31 dicembre 2019, era già stata prolungata per un altro anno dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, legge n. 160/2019). Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta spettante nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Tali percentuali possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti per le piccole imprese ovvero di 10 punti per quelle di medie dimensioni.
Per accedere al bonus, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di maturazione del credito e in quelle successive fino a quando se ne conclude l’utilizzo, occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Due anni in più (2021 e 2022) anche per il credito d’imposta spettante alle imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti in materia di Covid-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in quelle regioni.

La legge n. 178/2020 è intervenuta sulla disciplina agevolativa introdotta lo scorso anno (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019), limitatamente al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. L’incentivo, rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, era pari: al 12% per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro; al 6% per le attività di innovazione tecnologica e quelle di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le imprese attive nelle regioni del Mezzogiorno e quelle operanti nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria), il decreto “Rilancio” aveva incrementato l’entità del bonus legato agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 244, Dl n. 34/2020) in misura differenziata a seconda delle dimensioni aziendali in termini occupazionali e di fatturato.
La legge di bilancio 2021 è intervenuta su tale ultima disposizione, allo scopo di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo (anche in ambito Covid-19) delle imprese del Mezzogiorno. Pertanto, pure nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta per gli investimenti in R&S spetterà loro nelle misure potenziate dal decreto “Rilancio” per il 2020:
25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro
35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
La maggiorazione dell’aliquota del bonus si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento Ue n. 651/2014, in particolare dall’articolo 25 in materia di aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo.