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Catanzaro Lido 88100
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L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017 (così come convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017) regola il funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 del sopra indicato articolo 9-bis stabilisce i casi in cui, come regola generale, per il periodo di imposta interessato, gli indici non si applicano:
inizio dell’attività;
cessazione dell’attività;
non normale svolgimento dell’attività;
superamento del limite dei ricavi previsto.
Il successivo comma 7, del medesimo articolo 9-bis del DL 50/2017, ci dice anche che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”. Il modello ISA 2021 comunica ai contribuenti “che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta” di essere esclusi dalla sua applicazione.
L’espressione, tuttavia, è passibile di molteplici interpretazioni, in quanto l’inizio dell’attività, per una impresa italiana, può essere rappresentativa di momenti diversi: ogni possibile equivoco è stato risolto dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello numero 479 del 11 novembre 2019, con la quale si chiarisce che la causa di esclusione ISA relativa all’inizio dell’attività si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
Nella fattispecie il contribuente esporrà la causa di esclusione con codice 1 sul modello Redditi 2021 e non compilerà il modello ISA 2021.
Per il contribuente individuale l’individuazione del periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA. Il periodo d’imposta in cui questo evento avviene sarà escluso dall’applicazione degli ISA esponendo il codice 2 sul modello Redditi 2021 e non sarà necessario compilare il modello ISA 2021.
Per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo d’imposta, la questione è più articolata, presentando diverse cause di esclusione a seconda della qualità del periodo di riferimento. A riguardo si rimanda all’articolo ISA: esclusione per le società in liquidazione. L’espressione periodo di non normale svolgimento dell’attività, a causa della sua genericità, rappresenta delle inevitabili linee di ambiguità. La normalità è un concetto subordinato a un certo livello di soggettività, fatto che può facilmente attrarre all’opinabilità questa causa di esclusione.
Le situazioni attratte alla fattispecie sono:
il periodo di imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento;
il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale: le istruzioni del modello ISA esemplificano alcune ipotesi, ma queste rappresentano solo degli esempi che non devono vincolare il contribuente in modo eccessivamente rigido;
il periodo di imposta in cui l’attività non è stata esercitata per ristrutturazione dei locali dell’azienda;
il periodo di imposta in cui l’imprenditore (sia questi persona fisica o società) cede in affitto l’unica azienda;
il periodo di imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne da pubblicità in favore dei terzi attraverso comunicazione in CCIAA;
la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo indice;
per i professionisti, il periodo di imposta in cui l’attività è stata interrotta per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
il periodo di imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
In tutti questi casi sarà possibile utilizzare il codice di esclusione 4, da esporre sul modello Redditi 2021, e non si compilerà il modello ISA 2021. Il Decreto Ministeriale MEF del 2 febbraio 2021 istituisce nuove e specifiche cause di esclusione dagli ISA funzionali al contesto pandemico, appositamente dedicate al periodo di imposta che si chiude al 31 dicembre 2020. Queste, recepite dalle istruzioni dei modelli Redditi e ISA, sono dedicate ai contribuenti che:
hanno avuto una diminuzione dei ricavi o dei compensi (a seconda della natura del contribuente) di almeno il 33% nel 2020 rispetto all’anno fiscale precedente: causa di esclusione codice 15;
hanno aperto la partita IVA nel 2019: causa di esclusione codice 16;
esercitano, come attività prevalente, una delle attività economiche elencate nella Tabella 2 in allegato alle istruzioni della parte generale del modello ISA: causa di esclusione codice 17.
Le fattispecie indicate sono di chiara identificazione e non lasciano spazio a perplessità. In tutti questi casi sarà possibile utilizzare il codice di esclusione specifico, da esporre sul modello Redditi 2021 per essere esclusi dall’applicazione degli indici, ma il modello ISA, in questi casi, dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2021.
Sono escluse dall’applicazione degli ISA le imprese che esercitano due o più attività quando queste non rientrino tutte nel medesimo ISA, e, contestualmente, l’ammontare dei ricavi o dei compensi (a seconda della natura dell’attività) delle attività che non rientrano nel modello ISA dell’attività prevalente superi il 30 per cento del totale dei ricavi o dei compensi dell’impresa.
In questo caso sarà possibile utilizzare il codice di esclusione 7, da esporre sul modello Redditi 2021, per esentare l’impresa dall’applicazione degli ISA, ma il modello, in questo caso, dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2021, insieme al cosiddetto prospetto multiattività, con finalità di acquisizione dei dati.
La normativa ISA, come visto, prevede espressamente che i contribuenti che superino un determinato limite di ricavi o di compensi non siano sottoposti all’obbligo di compilazione e trasmissione del modello ISA.
In base alle istruzioni dei modelli Redditi 2021, il limite di ricavi o compensi oltre il quale il contribuente non è sottoposto all’obbligo in oggetto è di 5.164.569 di euro.
Nella fattispecie in esame, il contribuente sarà escluso dall’applicazione degli ISA esponendo il codice 3 sul modello Redditi 2021 e non compilerà il modello ISA 2021. I contribuenti che adottano il regime forfetario di determinazione del reddito, istituito dalla Legge 190/2014 e più volte successivamente modificato, così come quelli in regime dei minimi, oggi attivi fino ad esaurimento, non sono soggetti agli ISA; ma, in questi casi, non è stato individuato uno specifico codice di esclusione, in quanto questi contribuenti, per dichiarare i propri redditi, utilizzano il quadro LM del Modello Redditi PF 2021, il quale non prevede la compilazione del modello ISA in nessun caso.
Le altre tipologie di contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari saranno egualmente esclusi dall’applicazione degli ISA esponendo il codice 5 sul modello Redditi 2021 e non compileranno il modello ISA 2021. Fonte: fiscoetasse.com