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Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
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Weekend: su appuntamento

Il regime premiale isa

L’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 dispone un regime premiale fruibile dai soggetti “affidabili” ai fini ISA, ossia con risultati ISA almeno pari a 8 o 8,5 come media di 2 periodi d’imposta.
Le agevolazioni consistono in:
esonero dall’apposizione di visto di conformità per la compensazione di crediti per importi:
fino a 50.000 euro annui relativamente all’Iva (ove per annui si intende quale soglia unica e cumulativa per tutte le dichiarazioni presentate nel 2022, che hanno quindi come riferimento gli ISA 2020 (2020 quale periodo d’imposta – ad oggi l’ultimo periodo disponibile);
fino a 20.000 euro annui relativamente a Ires, Irpef, Irap;
esonero dall’apposizione di visto di conformità o garanzia per i rimborsi Iva fino a 50.000 euro annui (sempre cumulativi);
esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
preclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici ai fini reddituali e ai fini Iva;
riduzione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell’attività di accertamento;
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo se il reddito complessivo accertabile non eccede i 2/3 del dichiarato (redditometro).
L’accesso al regime premiale è consentito anche a seguito di adeguamento in dichiarazione, indicando ulteriori componenti positivi per migliorare il “punteggio” ISA.
Venendo quindi al punteggio in questione, deve essere:
almeno pari a 8 nel periodo d’imposta 2020;
almeno pari a 8,5 come media degli ISA degli anni 2019-2020. Quindi per esempio: voto ISA 2019: 9,5. Voto ISA 2020: 7,5. Media: (9,5 + 7,5):2 =8,5. Può fruire del regime premiale.
Come si accennava sopra, le soglie dei crediti Iva sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022, quindi si pensi a:
dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021;
tutti i 3 modelli Iva TR 2022.
Si propone un esempio: la dichiarazione Iva chiude con un credito di 30.000 euro che si intende utilizzare in compensazione. Il voto ISA 2020 è 9. Il contribuente può evitare di apporre il visto di conformità (barrando il flag “esonero da visto di conformità” presente nel frontespizio). Poi il contribuente invia il Modello Iva TR relativo al I trimestre 2022 che chiude con un credito, che si intende sempre utilizzare in compensazione, di 20.000 euro. Anche in questo caso può evitare di apporre il visto. A questo punto i 50.000 del regime premiale sono stati interamente “consumati”. Se intende presentare il Modello Iva TR del II trimestre con un credito superiore a 5.000 euro dovrà apporre il visto di conformità.
Si ricorda, infine, che l’utilizzo entro i 5.000 euro derivanti dal Modello IVA TR è libero, ossia senza necessità di apporre il visto, tuttavia, a differenza del credito scaturente dalla dichiarazione Iva annuale, per i crediti infrannuali occorre prima attendere l’invio del modello TR.