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Fondo perduto discoteche e sale da ballo: le domande dal 6 giugno

Il “Sostegni ter” (Dl n. 4/2022) ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dal “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021).
Si sottolinea che con riguardo a:
beneficiari,
ammontare del contributo
e modalità di erogazione,
restano valide le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021.
In particolare, sono beneficiari i soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del Dl n.221/2021.
La domanda per il fondo perduto discoteche e sale da ballo va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.
Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework.
Si comunica inoltre che l’Agenzia pubblicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

Fonte: fiscoetasse.com