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Fattura elettronica per tutti (o quasi)

Senza entrare nel merito degli effetti derivanti dall’avvento della fatturazione elettronica, in termini di semplificazione fiscale e di snellimento degli adempimenti (in larga parte mera enunciazione di principio), la direzione è ormai tracciata: l’Amministrazione Finanziaria ha investito larga parte della strategia per il recupero di gettito utilizzando questo strumento, per quanto non applicato in via generalizzata. Sono esonerati dall’emissione, infatti, le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel “regime di vantaggio” o “minimi” (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111), quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, cc. 54–89 L. 23.12.2014, n. 190) e, almeno fino al 31.12.2022, i medici. Sono inclusi nell’area di esclusione, altresì, i “piccoli produttori agricoli” (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo in argomento. Da rilevare, peraltro, che sia i minimi sia i forfettari possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le statuizioni del provvedimento del 30.04.2018.
Ciò premesso, il decreto legge approvato in bozza dal Governo il 13.04 amplia il perimetro applicativo, prevedendo che siano destinatari di tale obbligo, con decorrenza dal 1.07.2022, i soggetti che, a titolo diverso, operano in regime di “flat tax”, introducendo, però, un limite, ossia 25.000 euro, sotto il quale sarà possibile continuare a emettere la fattura in formato cartaceo. Sul punto si osserva, oltre al fatto che sono state avanzate richieste affinché l’operatività della riformulata normativa slitti al 1.01.2023, che “sezionare” in 2 parti il 2022 crea un doppio binario, caratterizzato dalla circostanza che gli stessi soggetti saranno costretti a convivere, per il medesimo periodo d’imposta, con una modalità di fatturazione disomogenea, con possibili complicazioni per la gestione del ciclo attivo e passivo e ripercussioni operative anche per chi ha rapporti commerciali e/o professionali con tali soggetti.
Da rilevare, altresì, considerate le potenziali criticità connesse all’adozione in corso d’anno delle nuove regole, che la bozza di decreto dispone, limitatamente al periodo luglio-settembre 2022, una deroga ai termini ordinari di emissione del documento. È previsto, infatti, un regime transitorio: per il terzo trimestre 2022 non scatteranno sanzioni qualora la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Dopo tale trimestre, vi sarà tempo 12 giorni per l’emissione della fattura immediata (15 se differita). In altri termini, le sanzioni per la tardiva emissione scatteranno, limitatamente alle violazioni riguardanti il periodo transitorio, solo se risulterà superato il termine del citato mese successivo.
Insomma, come scriveva Alessandro Manzoni, “Adelante, Pedro, con juicio, si puedes …”.