Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 è possibile presentare le istanze per la fruizione del nuovo Contributo a FondoPerduto previsto dal Decreto Sostegni. L’erogazione dei fondi richiesti avverrà dopo pochi giorni dalla presentazione dell’istanza subordinatamente alla circostanza che i controlli preliminari eseguiti dall’Agenzia delle Entrate abbiano avuto esito positivo, salvo poiessere successivamente recuperato con le modalità di seguito illustrate. Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Amministrazione Finanziaria, infatti, effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelleistanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguentidel DPR n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioniIva e Redditi.
Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzionedei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra ilMinistero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, in applicazione degli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600/1973, i controlli dei dati dichiarati con la richiesta del contributo, potranno essere effettuati sia presso la sede del richiedente che presso gli uffici dei verificatori. Ed ancora, gli uffici potranno invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o permezzo di rappresentanti per fornire gli elementi giustificativi del contributo spettante, o inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, procedere ad indagini finanziarie, o a controlli incrociati,ecc. Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attivitàdi polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati. M odalità di recupero del contributo – Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in partenon spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione previstadall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.
Nel medesimo caso si applica, inoltre, la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente: la reclusione da 6 mesi a 3 anni; nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 3999,96 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca). L’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo non spettante in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), pertanto, emetterà un apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente/richiedente con le modalità previste dall’articolo 60 D.P.R. n. 600/73. Per quanto concerne i termini di decadenza per l’attività diaccertamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, co. 16, D.L. n. 185/2008, il quale statuisce che nel casodi crediti inesistenti l’atto di recupero “deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”. Fonte: fiscal-focus.it