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Concessione auto al dipendente e fringe benefits sulle auto aziendali, novità 2021.

La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), all’art. 1, comma 632, ha introdotto nuove regole da utilizzare in sede di calcolo della tassazione dell’auto usata dal dipendente sia per l’attività lavorativa che per scopi personali.
Per il 2021, le percentuali di fringe benefit sono ulteriormente inasprite obbligando le aziende e i lavoratori a fare un test di convenienza.
I fringe benefits costituiscono dei benefici accessori e complementari rispetto alla remunerazione principale e sono considerati dei regali marginali concessi a determinati soggetti.
A differenza dell’emolumento principale, costituiscono dei compensi corrisposti in natura ex articoli 51 e 52 del D.P.R. 917/1986, e sono riconosciuti dal datore di lavoro o committente ai suoi dipendenti o collaboratori.
Il beneficio tassabile si quantifica in misura forfetaria per le auto aziendali a uso sia aziendale che extraaziendale, per presunzione legale, indipendentemente dagli effettivi costi di impiego del veicolo e dalla percorrenza reale effettuati dal lavoratore (articolo 51, comma 4, lettera a), del T.U.I.R.). La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), all’art. 1, comma 632, ha previsto modifiche alle aliquote di calcolo della tassazione dell’auto usata dal dipendente sia per l’attività lavorativa che per scopi personali.
Le nuove regole sono entrate in vigore il 1° luglio 2020.
Per i veicoli di nuova immatricolare concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del computo, occorrerà considerare l’entità delle emissioni di anidride carbonica (CO2).
In sostanza, vengono penalizzati i veicoli a maggior incidenza di inquinamento.
Per mezzi di nuova immatricolazione si intendono gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020) secondo quanto ha precisato la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 14 agosto 2020, n. 46/E.
La percentuale del fringe benefit auto, con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, è determinata in misura crescente in proporzione inversa rispetto al grado di emissione di anidride carbonica.
Sono stati individuate 4 differenti percentuali in relazione a ciascuno dei 4 scaglioni di imponibile costituito dall’entità di CO2:

25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. Dal 1° gennaio 2021, rimangono invariate le percentuali del fringe benefit auto per i soli veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, mentre per gli altri aumentano di dieci punti percentuali.
Il fringe benefit auto 2021 ammonta al:
50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. A seguito dell’incremento del fringe benefit auto, gli interessi del lavoratore e del datore di lavoro divergono sempre di più.
Infatti, da un lato, all’azienda conviene concedere l’auto in benefit se non comporta costi rilevanti in termini di acquisto e gestione.
Probabilmente l’azienda preferirà ricorrere al leasing o al noleggio auto piuttosto che all’acquisto diretto del parco mezzi aziendale, qualora opti per l’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale oppure chiederà al lavoratore di utilizzare la propria auto chiedendo il rimborso chilometrico.
Dall’altro lato, in termini di fringe benefit, il lavoratore ha interesse a ottenere dall’azienda un’auto che costa molto come accade di norma per le auto più ecologiche (elettriche e ibride).
Si osserva che, dal 1° gennaio 2021, sono entrate in vigore le nuove regole tecniche di omologazione delle vetture che si basano sul ciclo Wltp che risulta più attendibile ma anche più severo rispetto al sistema precedente, per effetto del recepimento del Regolamento UE 2017/1151. Per il datore di lavoro, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare ex articolo 164 del T.U.I.R.) e non sono previsti limiti alla deducibilità del 70% dei costi sostenuti.
Tuttavia, va segnalato che la deduzione del 70% dei costi è subordinata alla circostanza che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente o collaboratore avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta e quindi per r la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (almeno 184 giorni).
Ai fini in esame, non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo e che il veicolo sia stato utilizzato da un solo lavoratore. Con la pubblicazione nel S.O. n. 42 alla G.U. 22.12.2020, n. 317, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli che valgono per il periodo di imposta 2021.
Le tabelle ACI 2021 riportano distintamente il costo chilometrico di esercizio, IVA inclusa, per ogni tipologia e marca di autovettura, motociclo e ciclomotore.
Gli autoveicoli sono distinti in ben 11 categorie:
autoveicoli a benzina in produzione
autoveicoli a gasolio in produzione
autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione
autoveicoli ibrido-benzina ibrido-gasolio in produzione
autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione
autoveicoli a benzina fuori produzione
autoveicoli a gasolio fuori produzione
autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione
autoveicoli ibrido benzina ibrido gasolio fuori produzione
autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in fuori produzione
motoveicoli
In tali tabelle, sono dedicate ben 4 colonne al fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione annuale dei redditi a seconda della percentuale utilizzata per la sua determinazione: 25%, 30%, 50%, 60%. Fonte: fiscoetasse.com