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Bonus edilizi dopo il decreto cessioni

Dopo il blocco della cessione dei crediti, il disegno di legge di conversione del D.L. 11/2023 prevede le seguenti modifiche:
chi ha in programma piccoli interventi che non aveva ancora avviato (ad esempio il cambio degli infissi) potrà salvare la cessione o lo sconto in fattura se entro il 16.02.2023 ha eseguito almeno un pagamento o, in mancanza, se autocertifica insieme all’impresa di aver già stipulato il contratto di fornitura;
mantiene la cessione e lo sconto anche chi, entro il 16.02.2023, non aveva ancora registrato il preliminare d’acquisto di una casa ristrutturata o ricostruita con il sismabonus acquisti. A quella data conterà la presentazione della pratica edilizia da parte dell’impresa;
la cessione del bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, attualmente previsto fino al 2025, è esclusa dal blocco;
le varianti alla Cila (o agli altri titoli abilitativi) non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti;
bonus ordinari cedibili anche se il contribuente si è portato avanti con i pagamenti rispetto alle opere;
la soglia di 516.000 euro di lavori, al di sopra della quale l’impresa deve avere la qualificazione Soa, deve essere calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto;
è confermata la possibilità di remissione in bonis quando non è stato presentato l’allegato B necessario ai fini del sismabonus;
è superata la disposizione che impone, per detrarre la parcella del visto di conformità emessa dall’intermediario fiscale, che tale importo sia indicato nell’asseverazione di congruità rilasciata dal tecnico.
Resta da risolvere il problema dei crediti d’imposta per i quali le imprese o i committenti non trovano acquirenti.
Sono in attesa di conferma le proroghe per le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai crediti derivanti da spese sostenute nel 2022 (o rate residue delle spese 2020 e 2021) il cui termine scade il 31.03.2023, salva la possibilità di effettuare la remissione in bonis fino al 30.11.2023 se entro fine marzo si è già raggiunta l’intesa con un acquirente.
È in arrivo la possibilità di comunicare le opzioni con un termine più ampio (l’ipotesi è al 30.11.2023), versando 250 euro di sanzione, anche se si raggiunge l’accordo con l’acquirente dopo il 31.03.2023.
Deve ancora essere ufficializzata la proroga per i lavori agevolati dal 110% su unità monofamiliari e indipendenti per i quali il committente aveva raggiunto il Sal del 30% al 30.09.2022.