Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 25 agosto 2021 inerente all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
Nei limiti di spesa, il Ministero può concedere un contributo in conto capitale ai benefiari pari al 40% delle spese ammissibili.
Con futuri provvedimenti saranno disciplinati termini e le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l’erogazione dei contributi. Vediamo come funziona il bonus.
I beneficiari del bonus sono imprese e professionisti. In particolare, per quanto riguarda le imprese, l’articolo 4 del decreto chiarisce che per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica possono beneficiare del contributo le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
hanno sede sul territorio italiano;
risultano attive e iscritte al registro delle imprese
non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione
sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC)
sono in regola con gli adempimenti fiscali
non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente
non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis
non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico
non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune
sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
L’articolo 5 invece entra nel merito per quanto riguarda i professionisti, prevedendo che possano beneficiare del contributo coloro che sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni
sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
sono in regola con gli adempimenti fiscali
non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.
L’articolo 6 specifica che sono ammissibili al contributo le spese, al netto di IVA, sostenute successivamente al 21 ottobre 2021 dai soggetti beneficiari relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese possono comprendere:
l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo
colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.
infrastrutture di ricarica in corrente continua:
fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;
costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);
spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).
Per espressa previsione, ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono avere le seguenti caratteristiche:
essere nuove di fabbrica
avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase
rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020
essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari
essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva
Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.
L’articolo specifica che non sono in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
le spese per consulenze di qualsiasi genere;
le spese relative a terreni e immobili;
le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all’istallazione;
le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
Fonte: fiscoetasse.com