Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
Con comunicato del 3 settembre il Ministero delle infrastrutture informa che dal 12 settembre e per trenta giorni sarà attiva la piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per consentire agli autotrasportatori di presentare richiesta per usufruire del credito di imposta previsto dal governo per mitigare gli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina. Attenzione al fatto che, il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
Ricordiamo che l’art 3 del DL n 50/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’ aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante ha previsto per le imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attività di trasporto
un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio:
impiegato dai medesimi soggetti;
in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
utilizzati per l’esercizio delle predette attività;
al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Si specifica che il credito d’imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
non applica i limiti sulla compensazione;
non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi;
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Fonte: fiscoetasse.com