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Bonus 800 euro genitori separati: ecco il decreto

Il Bonus ai genitori separati era stato previstO dal decreto Sostegni del 2021 ma mai attuato per mancanza del decreto attuativo. Il 27/10 è finalmente apparso in Gazzetta ufficiale il Decreto per predsidente del consiglio dei ministri con i criteri e le modalità di richiesta del contributo per la continuità degli assegni di mantenimento nei casi in cui il genitore che doveva versarlo abbia avuto difficoltà lavorative connesse alla emergenza COVID. Il fondo intende garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e per il 2022.
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da riduzione o spsensione della sua attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID verificatasi dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
Il requisito di accesso è un reddito del richiedente, nell’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.
Il contributo sarà corrisposto a domanda del genitore che ha diritto all’assegno ( non di chi lo doveva versare):
in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare ,
fino a un massimo di euro 800,00 mensili, e
per un massimo di dodici mensilita’,
tenuto conto delle disponibilita’ del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse. La procedura per la domanda di accesso al contributo del Fondo è in fase di predisposizione e sarà comunicata sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it
Il decreto prevede che nella domanda sia allegata una autocertificazione contenente
a) le generalita’ e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l’importo dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualita’ per la quale non e’ stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021;
g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita’ tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attivita’ lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
h) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere le comunicazioni

  1. All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita’:
    a) copia del documento di identita’ del richiedente;
    b) copia del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento.
    Saranno effettuate verifiche da parte dell’Agenzia delle entrate e degli uffici giudiziari competenti
    La firma in calce all’istanza e’ esente dall’autentica.