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18 ore fa

𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝’𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨.(Leggi qui) 👇

L’anno 2024 è il primo anno di reale ritorno alla normalità pre-Covid: si ricorda, infatti, che il 2023 era ancora caratterizzato dalla possibilità di sospendere gli ammortamenti, come previsto dall’art. 60, cc. 7-bis - 7-quinquies D.L. 104/2020 (decreto Agosto), così come modificato dall'art. 3, c. 8 D.L. 198/2022 (decreto Milleproroghe). Si ricorda che se negli anni precedenti si è fruita di tale sospensione e non si aveva a disposizione quota parte dell'utile dell’esercizio o riserve di utili o altre riserve disponibili e si è optato in nota integrativa per vincolare gli utili futuri e nel 2024 dovesse generarsi un utile d’esercizio, occorrerà vincolarne quota parte per coprire la suddetta sospensione. Se invece l’esercizio 2024 dovesse generare una perdita d’esercizio occorrerà gestirla con la consueta disciplina per la copertura delle perdite; infatti, si ricorda che le deroghe alla copertura della perdita d'esercizio di cui all’art. 6 D.L. 23/2020, non erano già più operative dal 2023.

Pertanto, al 30.04.2025, quale termine ordinario, ossia 120 giorni (o 29.06.2025 quale termine straordinario, ossia 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), se si chiuderà con un utile d’esercizio si potrà alternativamente o cumulativamente:
- destinarlo a riserva legale: almeno il 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, ex art. 2430 c.c., oppure nel caso di S.r.l. a capitale ridotto l’accantonamento a riserva legale sarà “accelerato”, ossia almeno il 20% dell’utile fino a che la riserva assieme al capitale sociale non abbia raggiunto 10.000 euro, ex art. 2463, c. 5 c.c. e il residuo ad altre riserve;
- distribuirlo ai soci;
- destinarlo a copertura di perdite di esercizi precedenti;
- portarlo a nuovo.
Si ricorda che, in caso di distribuzione ai soci, il verbale che delibera la distribuzione va registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro di 200 euro e dell’imposta di bollo da 16 euro.
Per la registrazione si può utilizzare il modello RAP da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Se invece il bilancio 2024 dovesse chiudere con una perdita:
- se è di entità pari o inferiore a 1/3 del capitale sociale non è richiesto alcun particolare adempimento; pertanto, può essere semplicemente portata a nuovo, oppure facoltativamente coperta con riserve disponibili o con versamenti da parte dei soci o con rinunzie a precedenti finanziamenti;
- se è di entità superiore a 1/3 del capitale sociale e non lo riduce sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per prendere gli opportuni provvedimenti, quali portarla a nuovo e controllare entro l’esercizio successivo se risulta diminuita a meno di 1/3, oppure deliberare la riduzione del capitale sociale, oppure coprirla come sopra detto. Se invece, la perdita riduce il capitale sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale a un importo non inferiore al minimo oppure decidere di ricostituire il capitale sociale o trasformare o sciogliere la società.

Giova, infine, ricordare che dalla primavera prossima, 2026, iniziano a decorrere i 5 anni di deroga alla copertura delle perdite generate nel periodo Covid; quindi, nel 2026 in approvazione del bilancio 2025 sarà necessario coprire l’eventuale perdita 2020, e così via negli anni futuri fino al 2028 per approvare il bilancio 2027.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝’𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨.(Leggi qui) 👇

L’anno 2024 è il primo anno di reale ritorno alla normalità pre-Covid: si ricorda, infatti, che il 2023 era ancora caratterizzato dalla possibilità di sospendere gli ammortamenti, come previsto dall’art. 60, cc. 7-bis - 7-quinquies D.L. 104/2020 (decreto Agosto), così come modificato dallart. 3, c. 8 D.L. 198/2022 (decreto Milleproroghe). Si ricorda che se negli anni precedenti si è fruita di tale sospensione e non si aveva a disposizione quota parte dellutile dell’esercizio o riserve di utili o altre riserve disponibili e si è optato in nota integrativa per vincolare gli utili futuri e nel 2024 dovesse generarsi un utile d’esercizio, occorrerà vincolarne quota parte per coprire la suddetta sospensione. Se invece l’esercizio 2024 dovesse generare una perdita d’esercizio occorrerà gestirla con la consueta disciplina per la copertura delle perdite; infatti, si ricorda che le deroghe alla copertura della perdita desercizio di cui all’art. 6 D.L. 23/2020, non erano già più operative dal 2023.

Pertanto, al 30.04.2025, quale termine ordinario, ossia 120 giorni (o 29.06.2025 quale termine straordinario, ossia 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), se si chiuderà con un utile d’esercizio si potrà alternativamente o cumulativamente:
- destinarlo a riserva legale: almeno il 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, ex art. 2430 c.c., oppure nel caso di S.r.l. a capitale ridotto l’accantonamento a riserva legale sarà “accelerato”, ossia almeno il 20% dell’utile fino a che la riserva assieme al capitale sociale non abbia raggiunto 10.000 euro, ex art. 2463, c. 5 c.c. e il residuo ad altre riserve;
- distribuirlo ai soci;
- destinarlo a copertura di perdite di esercizi precedenti;
- portarlo a nuovo.
Si ricorda che, in caso di distribuzione ai soci, il verbale che delibera la distribuzione va registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro di 200 euro e dell’imposta di bollo da 16 euro.
Per la registrazione si può utilizzare il modello RAP da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Se invece il bilancio 2024 dovesse chiudere con una perdita:
- se è di entità pari o inferiore a 1/3 del capitale sociale non è richiesto alcun particolare adempimento; pertanto, può essere semplicemente portata a nuovo, oppure facoltativamente coperta con riserve disponibili o con versamenti da parte dei soci o con rinunzie a precedenti finanziamenti;
- se è di entità superiore a 1/3 del capitale sociale e non lo riduce sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per prendere gli opportuni provvedimenti, quali portarla a nuovo e controllare entro l’esercizio successivo se risulta diminuita a meno di 1/3, oppure deliberare la riduzione del capitale sociale, oppure coprirla come sopra detto. Se invece, la perdita riduce il capitale sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale a un importo non inferiore al minimo oppure decidere di ricostituire il capitale sociale o trasformare o sciogliere la società.

Giova, infine, ricordare che dalla primavera prossima, 2026, iniziano a decorrere i 5 anni di deroga alla copertura delle perdite generate nel periodo Covid; quindi, nel 2026 in approvazione del bilancio 2025 sarà necessario coprire l’eventuale perdita 2020, e così via negli anni futuri fino al 2028 per approvare il bilancio 2027.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
2 giorni fa

𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐳𝐳𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐚𝐥𝐢.(Leggi qui) 👇

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che rimodula le tempistiche di entrata in vigore dell'obbligo per le imprese italiane, stabilendo un calendario diversificato in base alla dimensione aziendale. Il provvedimento disegna un percorso temporale calibrato in base alle dimensioni aziendali: per le microimprese e le piccole imprese la deadline slitta al 1.01.2026, concedendo così un margine temporale significativo per l'adeguamento; per le medie aziende l'obbligo scatterà dal 1.10.2025; mentre per le grandi imprese resta confermata la data del 1.04.2025, con l'importante precisazione che non verranno applicate sanzioni per i primi 90 giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo.

Tale differenziazione risponde a un criterio di proporzionalità che tiene conto delle diverse capacità organizzative ed economiche delle aziende. La classificazione dimensionale utilizzata dal decreto segue i parametri stabiliti dalla normativa europea, recepiti nell'ordinamento italiano: le microimprese sono caratterizzate da un organico inferiore a 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; le medie imprese contano meno di 250 dipendenti e presentano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; le grandi imprese superano tali soglie, avendo oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni o un totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.

Il rinvio scaglionato dell'obbligo assicurativo si inserisce nel contesto della Legge di Bilancio 2023, che aveva introdotto l'obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare polizze contro le catastrofi naturali. La ratio della norma originaria risiedeva nella necessità di garantire una maggiore resilienza del sistema produttivo italiano di fronte ad eventi calamitosi quali terremoti, alluvioni, frane, esondazioni e inondazioni, fenomeni che negli ultimi anni hanno colpito con crescente frequenza il territorio nazionale.

L'intervento normativo si è reso necessario a seguito delle criticità emerse nella fase attuativa, con particolare riferimento all'oscillazione dei premi assicurativi e alla difficoltà di reperire sul mercato polizze adeguate alle specifiche esigenze delle diverse categorie di imprese. Il costo delle coperture assicurative aveva raggiunto, in alcuni casi, livelli difficilmente sostenibili soprattutto per le realtà produttive di minori dimensioni, spingendo le associazioni di categoria a chiedere un ripensamento dei tempi di applicazione della normativa. La proroga differenziata mira ad offrire alle imprese di dimensioni più contenute di valutare con maggiore ponderazione le offerte assicurative disponibili e di prepararsi adeguatamente all'adempimento dell'obbligo. Allo stesso tempo, permette al mercato assicurativo di sviluppare prodotti più calibrati sulle diverse fasce dimensionali del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato da una prevalenza di PMI.

La proroga si è resa necessaria anche per consentire la soluzione di dubbi ancora presenti. Entro poche settimane, infatti, arriverà un apposito decreto attuativo in corso di definizione che dovrebbe fare chiarezza sui numerosi aspetti pratici ed operativi. La comunicazione ufficiale delle nuove scadenze avverrà nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali, consentendo alle imprese e agli operatori del settore assicurativo di organizzarsi con la necessaria tempestività.
Il differimento non deve essere interpretato come un alleggerimento dell'obbligo, ha precisato il Ministero competente, ma come un adeguamento dei tempi di implementazione alle reali condizioni del mercato e alle esigenze del tessuto produttivo.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐳𝐳𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐚𝐥𝐢.(Leggi qui) 👇

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che rimodula le tempistiche di entrata in vigore dellobbligo per le imprese italiane, stabilendo un calendario diversificato in base alla dimensione aziendale. Il provvedimento disegna un percorso temporale calibrato in base alle dimensioni aziendali: per le microimprese e le piccole imprese la deadline slitta al 1.01.2026, concedendo così un margine temporale significativo per ladeguamento; per le medie aziende lobbligo scatterà dal 1.10.2025; mentre per le grandi imprese resta confermata la data del 1.04.2025, con limportante precisazione che non verranno applicate sanzioni per i primi 90 giorni dallentrata in vigore dellobbligo.

Tale differenziazione risponde a un criterio di proporzionalità che tiene conto delle diverse capacità organizzative ed economiche delle aziende. La classificazione dimensionale utilizzata dal decreto segue i parametri stabiliti dalla normativa europea, recepiti nellordinamento italiano: le microimprese sono caratterizzate da un organico inferiore a 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; le medie imprese contano meno di 250 dipendenti e presentano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; le grandi imprese superano tali soglie, avendo oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni o un totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.

Il rinvio scaglionato dellobbligo assicurativo si inserisce nel contesto della Legge di Bilancio 2023, che aveva introdotto lobbligo per tutte le imprese italiane di stipulare polizze contro le catastrofi naturali. La ratio della norma originaria risiedeva nella necessità di garantire una maggiore resilienza del sistema produttivo italiano di fronte ad eventi calamitosi quali terremoti, alluvioni, frane, esondazioni e inondazioni, fenomeni che negli ultimi anni hanno colpito con crescente frequenza il territorio nazionale.

Lintervento normativo si è reso necessario a seguito delle criticità emerse nella fase attuativa, con particolare riferimento alloscillazione dei premi assicurativi e alla difficoltà di reperire sul mercato polizze adeguate alle specifiche esigenze delle diverse categorie di imprese. Il costo delle coperture assicurative aveva raggiunto, in alcuni casi, livelli difficilmente sostenibili soprattutto per le realtà produttive di minori dimensioni, spingendo le associazioni di categoria a chiedere un ripensamento dei tempi di applicazione della normativa. La proroga differenziata mira ad offrire alle imprese di dimensioni più contenute di valutare con maggiore ponderazione le offerte assicurative disponibili e di prepararsi adeguatamente alladempimento dellobbligo. Allo stesso tempo, permette al mercato assicurativo di sviluppare prodotti più calibrati sulle diverse fasce dimensionali del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato da una prevalenza di PMI.

La proroga si è resa necessaria anche per consentire la soluzione di dubbi ancora presenti. Entro poche settimane, infatti, arriverà un apposito decreto attuativo in corso di definizione che dovrebbe fare chiarezza sui numerosi aspetti pratici ed operativi. La comunicazione ufficiale delle nuove scadenze avverrà nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali, consentendo alle imprese e agli operatori del settore assicurativo di organizzarsi con la necessaria tempestività.
Il differimento non deve essere interpretato come un alleggerimento dellobbligo, ha precisato il Ministero competente, ma come un adeguamento dei tempi di implementazione alle reali condizioni del mercato e alle esigenze del tessuto produttivo.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
5 giorni fa

𝐃𝐨𝐩𝐩𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐙𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐞𝐳𝐳𝐨𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨.(Leggi qui) 👇

La legge di Bilancio 2025 ha potenziato il credito di imposta per la Zes unica del Mezzogiorno, estendendolo agli investimenti realizzati dal 1.01.2025 al 15.11.2025. La comunicazione si snoda in 2 fasi:
- 1^ comunicazione per identificare la tipologia di investimenti e il credito massimo spettante: deve essere inviata tra il 31.03.2025 e il 30.05.2025 (le imprese sono libere di ipotizzare spese e importi);
- 2^ comunicazione (integrativa) dovrà essere inviata tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025 e servirà per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione, con facoltà di ridurli ma ma non di aumentarli.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐃𝐨𝐩𝐩𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐙𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐞𝐳𝐳𝐨𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨.(Leggi qui) 👇

La legge di Bilancio 2025 ha potenziato il credito di imposta per la Zes unica del Mezzogiorno, estendendolo agli investimenti realizzati dal 1.01.2025 al 15.11.2025. La comunicazione si snoda in 2 fasi:
- 1^ comunicazione per identificare la tipologia di investimenti e il credito massimo spettante: deve essere inviata tra il 31.03.2025 e il 30.05.2025 (le imprese sono libere di ipotizzare spese e importi);
- 2^ comunicazione (integrativa) dovrà essere inviata tra il 18.11.2025 e il 2.12.2025 e servirà per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione, con facoltà di ridurli ma ma non di aumentarli.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
6 giorni fa

𝐒𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟏.𝟎𝟑.(Leggi qui) 👇

Il 31.03.2025 scade il termine di versamento dell’imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che hanno optato per il ravvedimento speciale. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili, sempre dal 31.03.2025. L’orizzonte di riferimento sono i periodi di imposta dal 2018 al 2022 e il contribuente potrà scegliere se effettuare il pagamento per tutti o solo per alcuni.
Nel calcolo dell’imposta sostitutiva devono essere considerati il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione già dichiarati al 9.10.2024, comprese eventuali dichiarazioni integrative che modificano l’ammontare degli imponibili del reddito e del valore della produzione, solo se trasmesse entro la medesima data.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento (in unica soluzione o prima rata) delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di PVC, schemi di atto di accertamento previsti dall’art. 6-bis L. 212/2000 o atti di recupero di crediti inesistenti.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐒𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟏.𝟎𝟑.(Leggi qui) 👇

Il 31.03.2025 scade il termine di versamento dell’imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che hanno optato per il ravvedimento speciale. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili, sempre dal 31.03.2025. L’orizzonte di riferimento sono i periodi di imposta dal 2018 al 2022 e il contribuente potrà scegliere se effettuare il pagamento per tutti o solo per alcuni.
Nel calcolo dell’imposta sostitutiva devono essere considerati il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione già dichiarati al 9.10.2024, comprese eventuali dichiarazioni integrative che modificano l’ammontare degli imponibili del reddito e del valore della produzione, solo se trasmesse entro la medesima data.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento (in unica soluzione o prima rata) delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di PVC, schemi di atto di accertamento previsti dall’art. 6-bis L. 212/2000 o atti di recupero di crediti inesistenti.

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7 giorni fa

𝐈𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚.(Leggi qui) 👇

Un emendamento di maggioranza al c.d. decreto Bollette introdurrebbe il bonus elettrodomestici non con click day, ma sotto forma di sconto in fattura, eliminando il riferimento alla nuova classe energetica B come soglia minima di efficienza per l'acquisto. La proposta di modifica rinvia l'individuazione della classe energetica al decreto Mimit-Mef contenente criteri, modalità e termini di erogazione del contributo, che avrebbe dovuto essere emanato entro febbraio. L'emendamento prevede inoltre che il contributo sia riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto in fattura e che il venditore recuperi lo sconto mediante credito d'imposta fruibile esclusivamente in compensazione. Infine si stabilisce che la gestione del contributo venga operata mediante la piattaforma informatica gestita da PagoPA e che le attività istruttorie, di verifica e controllo vengano svolte da Invitalia.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐈𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚.(Leggi qui) 👇

Un emendamento di maggioranza al c.d. decreto Bollette introdurrebbe il bonus elettrodomestici non con click day, ma sotto forma di sconto in fattura, eliminando il riferimento alla nuova classe energetica B come soglia minima di efficienza per lacquisto. La proposta di modifica rinvia lindividuazione della classe energetica al decreto Mimit-Mef contenente criteri, modalità e termini di erogazione del contributo, che avrebbe dovuto essere emanato entro febbraio. Lemendamento prevede inoltre che il contributo sia riconosciuto allutente finale sotto forma di sconto in fattura e che il venditore recuperi lo sconto mediante credito dimposta fruibile esclusivamente in compensazione. Infine si stabilisce che la gestione del contributo venga operata mediante la piattaforma informatica gestita da PagoPA e che le attività istruttorie, di verifica e controllo vengano svolte da Invitalia.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
1 settimana fa

𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐳𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐚𝐥𝐢, 𝐥𝐞 𝐅𝐀𝐐 𝐀𝐧𝐢𝐚. (Leggi qui) 👇

L'obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali introdotto dall’art. 1, cc. 101-111 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) e disciplinato dal successivo D.M. n. 18/2025 continua a generare non poche difficoltà tra professionisti e imprese. Ania, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ha recentemente pubblicato una FAQ con risposte a numerosi quesiti; tuttavia, restano ancora alcuni dubbi sostanziali che richiedono approfondimenti ulteriori sul piano tecnico-giuridico.

Dal punto di vista soggettivo, la norma si applica a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, sia con sede legale in Italia. sia entità estere dotate di stabile organizzazione sul territorio nazionale. Non rileva alcuna distinzione dimensionale, risultando irrilevante la classificazione in micro, piccole, medie o grandi imprese. L'unica esclusione contemplata dal legislatore riguarda le imprese agricole ex art. 2135 c.c., impegnate in attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento e correlate. I chiarimenti Ania hanno permesso di risolvere dubbi su numerose situazioni particolari. Benché risulti determinante l'iscrizione al Registro Imprese, mentre non assume rilevanza l'iscrizione al R.E.A., gli studi professionali in forma individuale, se iscritti al predetto registro, rientrano nell'ambito applicativo della normativa. Medesimo trattamento viene riservato alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte, limitatamente ai beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Per i beni oggetto di copertura, la normativa individua attraverso rinvio all'art. 2424 c.c. terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. L'Ania ha precisato che in caso di beni utilizzati ma non di proprietà, l'affittuario o comodatario risulta tenuto alla stipula dell'assicurazione qualora i beni non siano già coperti da analoga polizza sottoscritta dal proprietario. La casistica dei beni in leasing ha trovato specifica regolamentazione nell'art. 1-bis D.L. 155/2024, convertito L. 189/2024, che ha esteso l'oggetto della copertura a tutti i beni impiegati nell'attività d'impresa a qualsiasi titolo, escludendo dall'obbligo unicamente quelli già assistiti da copertura analoga, indipendentemente dal soggetto stipulante.
La normativa delinea 5 specifici eventi naturali oggetto di copertura obbligatoria: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana. Per ciascuna fattispecie, vengono fornite definizioni tecniche a delimitare il perimetro assicurativo, escludendo esplicitamente altri fenomeni quali mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica e le c.d. "bombe d'acqua". La copertura obbligatoria comprende esclusivamente i danni materiali e diretti causati dagli eventi contemplati, con espressa esclusione dei danni indiretti, quali l'interruzione dell'attività, nonché dei danni derivanti da comportamento umano, conflitti armati, terrorismo e inquinamento. Le spese di demolizione e sgombero risultano parimenti escluse dalla copertura minima obbligatoria.

Dal punto di vista economico, la normativa prevede uno scoperto obbligatorio del 15% per le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, mentre per importi superiori la percentuale diviene oggetto di libera negoziazione tra le parti. Analogamente, il massimale di polizza coincide con la somma assicurata fino a 1 milione di euro, non può essere inferiore al 70% per somme tra 1 e 30 milioni, e risulta liberamente determinabile per importi superiori. Le conseguenze previste in caso di inadempimento risultano particolarmente penalizzanti per le imprese, poiché comportano la perdita di accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Proprio in ragione delle numerose incertezze interpretative ancora persistenti, la maggioranza parlamentare ha presentato un emendamento al D.L. 19/2025 (decreto Bollette) per posticipare ulteriormente l'entrata in vigore di tale obbligo al 31.10.2025, rispetto all'attuale scadenza del 31.03.2025.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐳𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐟𝐚𝐥𝐢, 𝐥𝐞 𝐅𝐀𝐐 𝐀𝐧𝐢𝐚. (Leggi qui) 👇

Lobbligo di assicurazione contro eventi catastrofali introdotto dall’art. 1, cc. 101-111 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) e disciplinato dal successivo D.M. n. 18/2025 continua a generare non poche difficoltà tra professionisti e imprese. Ania, lAssociazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ha recentemente pubblicato una FAQ con risposte a numerosi quesiti; tuttavia, restano ancora alcuni dubbi sostanziali che richiedono approfondimenti ulteriori sul piano tecnico-giuridico.

Dal punto di vista soggettivo, la norma si applica a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, sia con sede legale in Italia. sia entità estere dotate di stabile organizzazione sul territorio nazionale. Non rileva alcuna distinzione dimensionale, risultando irrilevante la classificazione in micro, piccole, medie o grandi imprese. Lunica esclusione contemplata dal legislatore riguarda le imprese agricole ex art. 2135 c.c., impegnate in attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento e correlate. I chiarimenti Ania hanno permesso di risolvere dubbi su numerose situazioni particolari. Benché risulti determinante liscrizione al Registro Imprese, mentre non assume rilevanza liscrizione al R.E.A., gli studi professionali in forma individuale, se iscritti al predetto registro, rientrano nellambito applicativo della normativa. Medesimo trattamento viene riservato alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte, limitatamente ai beni strumentali allesercizio dellattività imprenditoriale.

Per i beni oggetto di copertura, la normativa individua attraverso rinvio allart. 2424 c.c. terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. LAnia ha precisato che in caso di beni utilizzati ma non di proprietà, laffittuario o comodatario risulta tenuto alla stipula dellassicurazione qualora i beni non siano già coperti da analoga polizza sottoscritta dal proprietario. La casistica dei beni in leasing ha trovato specifica regolamentazione nellart. 1-bis D.L. 155/2024, convertito L. 189/2024, che ha esteso loggetto della copertura a tutti i beni impiegati nellattività dimpresa a qualsiasi titolo, escludendo dallobbligo unicamente quelli già assistiti da copertura analoga, indipendentemente dal soggetto stipulante.
La normativa delinea 5 specifici eventi naturali oggetto di copertura obbligatoria: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana. Per ciascuna fattispecie, vengono fornite definizioni tecniche a delimitare il perimetro assicurativo, escludendo esplicitamente altri fenomeni quali mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica e le c.d. bombe dacqua. La copertura obbligatoria comprende esclusivamente i danni materiali e diretti causati dagli eventi contemplati, con espressa esclusione dei danni indiretti, quali linterruzione dellattività, nonché dei danni derivanti da comportamento umano, conflitti armati, terrorismo e inquinamento. Le spese di demolizione e sgombero risultano parimenti escluse dalla copertura minima obbligatoria.

Dal punto di vista economico, la normativa prevede uno scoperto obbligatorio del 15% per le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, mentre per importi superiori la percentuale diviene oggetto di libera negoziazione tra le parti. Analogamente, il massimale di polizza coincide con la somma assicurata fino a 1 milione di euro, non può essere inferiore al 70% per somme tra 1 e 30 milioni, e risulta liberamente determinabile per importi superiori. Le conseguenze previste in caso di inadempimento risultano particolarmente penalizzanti per le imprese, poiché comportano la perdita di accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Proprio in ragione delle numerose incertezze interpretative ancora persistenti, la maggioranza parlamentare ha presentato un emendamento al D.L. 19/2025 (decreto Bollette) per posticipare ulteriormente lentrata in vigore di tale obbligo al 31.10.2025, rispetto allattuale scadenza del 31.03.2025.

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