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Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
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In sede di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto “Agosto”), all’art. 60, sono stati inseriti i commi da 7-bis a 7-quinquies, nei quali è stata prevista la facoltà per le società OIC, in via del tutto eccezionale, di sospendere parzialmente o totalmente gli ammortamenti, sia dei beni materiali, che dei beni immateriali, per i soggetti con l’esercizio in corso alla data di pubblicazione del provvedimento (quindi, sia con esercizio solare 2020, che infra annuale).
Come sappiamo, l’ammortamento è disciplinato nel nostro ordinamento dai commi primo e secondo dell’art. 2426 c.c. che stabilisce che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”. Il codice prevede, quindi, che il piano sia sistematico, cioè strutturato in modo tale da evitare che, a seconda della convenienza, gli ammortamenti possano essere: accelerati, rallentati o finanche sospesi nei vari esercizi. A tale proposito, il principio contabile OIC n. 16 precisa che, per garantire la sistematicità del piano di ammortamento, richiesta dal codice civile, debbano essere esplicitati: 1. il criterio di ammortamento scelto; 2. il valore da ammortizzare; 3. la residua possibilità di utilizzazione.
Attraverso la sospensione introdotta, operativamente, la società si limiterà a non imputare al conto economico nel bilancio 2020 la quota annua di ammortamento, di competenza, calcolata secondo l’originario piano “sistematico” utilizzato, mantenendo, tuttavia, il valore di iscrizione del bene invariato rispetto all’ultimo bilancio annuale approvato. L’eventuale utile figurativo generato, a causa dell’imputazione di minori componenti negativi nel conto economico, non sarà distribuibile, in quanto la norma ha previsto di vincolare il corrispondente importo, imputandolo in una riserva indisponibile sino al completamento del piano di ammortamento per quei beni per i quali sia stata esercitata la facoltà di sospensione.
La riserva pari alla quota di ammortamento non imputata all’esercizio dovrà essere formata: con l’utile d’esercizio, eventualmente, maturato nell’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto “Agosto” e in caso di incapienza dell’utile o in presenza di una perdita, utilizzando utili pregressi ovvero l’utilizzo di altre riserve volontarie disponibili presenti in bilancio. Infine, qualora vi fosse incapienza delle poste di patrimonio netto, utilizzando gli utili degli esercizi successivi.
Il decreto “Agosto” prevede che, nel caso in cui l’impresa si avvalga della facoltà di sospendere gli ammortamenti dei beni per l’esercizio in corso alla sua data di pubblicazione, debba darne ampio risalto nella nota integrativa. Nella nota integrativa sarà necessario: motivare le ragioni dell’applicazione della deroga. Il compito si presenta arduo, in quanto si deve tenere conto delle disposizioni previste dall’OIC n. 16, viste nel precedente paragrafo, in tema di immobilizzazioni materiali. Ricordiamo che questo principio afferma che l’ammortamento spetta anche sui cespiti non utilizzati; rappresentare le modalità di determinazione dell’importo da destinare a riserva indisponibile, che, ricordiamo, può interessare una quota dell’utile netto d’esercizio, oppure di riserve di utili o altre riserve disponibili già iscritte oppure, in caso di incapienza, del rinvio a valere sugli utili netti degli esercizi successivi; evidenziare gli effetti che la mancata effettuazione degli ammortamenti produce sul risultato economico dell’esercizio e sul patrimonio netto.
La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 non determina particolari effetti fiscali, se non per il fatto che le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra possano dedurrela quota di ammortamento sospesa, in deroga al principio di derivazione rafforzata, a prescindere dalla sua imputazione al conto economico. La quota calcolata sarà, comunque, fiscalmente deducibile dall’imponibile determinato in dichiara-zione, nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, mediante una corrispondente variazione in diminuzione. Ai fini del bilancio, la consentita deduzione fiscale adottata in maniera extracontabile, senza imputazione al conto economico, determina la necessità di rilevare la fiscalità differita passiva con con-tropartita il fondo per imposte differite, così come previsto dal principio contabile OIC 25. La possibilità di dedurre la quota di ammortamento è ammessa anche ai fini IRAP, ancorché la quota stessa non concorra al risultato di bilancio.
La disposizione non modifica il valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni; la quota di ammortamento, infatti, non imputata in bilancio nel 2020, farà slittare tutte le quote di ammortamento successive, con il risultato di un piano di ammortamento allungato di un anno rispetto a quello di partenza.