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Catanzaro Lido 88100
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Con Risposta a interpello n 69 del 1 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini dell’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 4% il contribuente disabile può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all’acquisto.
In particolare con la Circolare 31 luglio 1998, n. 197/E è stato specificato che le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo, ma il contribuente può assolvere al proprio onere in un momento successivo all’acquisto, mediante la esibizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota iva ridotta (requisiti necessari al momento dell’acquisto del veicolo)
In questo caso, il venditore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26.
Veniamo al caso di specie, il contribuente istante ha acquistato un’autovettura senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni spettanti per i portatori di handicap in situazione di gravità in quanto in attesa di ricevere la documentazione idonea dalla competente Commissione medica.
Successivamente, ottenuta la suddetta documentazione, egli ha richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per l’Iva e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l’imposta di bollo.
L’istante chiede conferma in merito:
alla possibilità per il rivenditore di emettere la nota di credito
alla possibilità di ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo.
L’agenzia con la risposta a interpello in esame ha chiarito che nel caso di specie l’emissione della nota di credito è preclusa alla società venditrice poiché è trascorso oltre un anno rispetto al momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione veicolo.
La società venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione (ai sensi dell’articolo 30-ter del Dpr n. 633 del 1972)
In merito ai quesiti relativi alle imposte di bollo e trascrizione l’agenzia specifica che esaulano dalle sue competenze.
Nella risposta vengono riepilogati i requisiti della agevolazione spettante nel caso di acquisto auto da parte di un disabile o di un suo familiare e in particolare si ricorda che:
l’articolo 1 della Legge n. 97/1986, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche,
l’art 50 comma 1 della legge 342/2000 ha trasfuso l’agevolazione nel n 31) della Tabella A parte II allegata al DPR 633/72 che prevede l’aliquota agevolata al 4% per ” le cessioni di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al citato articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”,
l’art 30 della legge 388/2000 ha ampliato la platea dei beneficiari inserendo i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
La Circolare 11 maggio 2001, n. 46/E ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30 è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge n 104/1992 derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap.
La risposta ha interpello ha ricordato e ulteriormente specificato quanto indicato nella Circolare 31 luglio 1998, n. 197/E ossia che è possibile produrre i documenti anche successivamente, a condizione che il disabile abbia già avviato il procedimento per richiederli e i presupposti per ottenere il beneficio siano verificati alla data dell’acquisto del veicolo. Il venditore è comunque tenuto al momento del’acquisto ad applicare l’Iva ordinaria potendo poi emettere una nota di variazione in diminuzione al ricevimento della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti alla data dell’acquisto dell’autovettura e l’emissione della nota stessa deve avvenire entro un anno dalla cessione. Fonte: fiscoetasse.com