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Assegno unico universale 2021: come funziona.

La legge sull’assegno unico universale istituisce un assegno mensile concesso progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro, il cui ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo, come individuata attraverso l’indicatore ISEE. L’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione di quest’ultimo. Si tratta di una legge delega che detta i principi generali e che rinvia ai DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina. La legge 1° aprile 2021 n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06.04.2021, delega il Governo a riordinare e potenziare il quadro delle misure destinate a favorire la natalità e il sostegno della genitorialità, con particolare riguardo ai nuclei familiari con figli a carico. Si tratta in sostanza di una legge delega con la quale viene istituito l’assegno unico e universale, in vigore dal 1° luglio 2021, dettandone i principi generali e rinviando ai DLgs. attuativi che dovrà emanare il governo la definizione della relativa disciplina. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili. A tale fine, i criteri per l’assegnazione del beneficio sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse. L’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa.
Si ricorda che, in base all’articolo 12, comma 2, del Tuir sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a:
4.000 €,
ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni
Per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili.
Devono però essere rispettati i seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale
L’assegno è riconosciuto con cadenza mensile per ciascun figlio minorenne a carico, nonché per ogni nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. Prestazioni sociali: Ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno in esame, il computo di quest’ultimo può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino al suo eventuale azzeramento.
Prestazioni nei confronti dei soggetti disabili:In ogni caso, l’assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali (previsti da altre norme) in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo dello stesso (lettera e) citata). In base ad un altro principio di delega, l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro
Compatibilità con sussidi statali e regonali: L’assegno è, inoltre, pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.
Compatibilità con reddito di cittadinanza:L’assegno è pienamente compatibile con l’istituto del Reddito di cittadinanza (e della Pensione di cittadinanza); tuttavia, la medesima norma di delega prevede che, nella determinazione dell’ammontare complessivo dell’assegno e del beneficio economico del Reddito di cittadinanza, si tenga eventualmente conto della quota di quest’ultimo relativa ai componenti di mi-nore età presenti nel nucleo familiare. L’assegno è riconosciuto, per un importo inferiore rispetto a quello spettante per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. L’assegno per i suddetti maggiorenni (avente anch’esso cadenza mensile) è subordinato al possesso, da parte del figlio maggiorenne medesimo, di almeno uno tra i seguenti requisiti:
frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;
svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolgimento del servizio civile universale. Viene riconosciuto un importo maggiorato rispetto alla misura ordinaria in favore delle madri di età inferiore a ventuno anni. E’ riconosciuta una maggiorazione dell’assegno rispetto alle misure ordinarie secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a ventuno anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Fonte: fiscoetasse.com