Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l’acconto IVA per il 2022, calcolato utilizzando uno dei tre metodi alternativi:
il metodo storico;
il metodo previsionale;
il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre.
Attenzione al fatto che l’acconto non è dovuto qualora risulti di importo inferiore a 103,29 Euro.
Sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità mensile o trimestrale (art. 6 della Legge n. 405/90).
Sono, invece, esclusi dal versamento:
i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022;
i soggetti che hanno effettuato esclusivamente
operazioni esenti o
non imponibili ai fini IVA;
i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno, non essendo tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa all’ultimo periodo dell’anno (in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l’inizio dell’ultimo mese o trimestre);
i soggetti che applicano il regime di vantaggio (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
i soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).
Il termine per il versamento dell’acconto, come detto, è il 27 dicembre di ogni anno.
Per l’anno 2022, il termine scade quindi il giorno 27.12.2021.
Si ricorda che, qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, sarebbe automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo (art. 18, comma 1 secondo periodo del D.Lgs. n. 241/97).In sede di versamento dell’acconto Iva, nel modello di versamento F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
6013 per i contribuenti mensili,
6035 per i contribuenti trimestrali,
e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l’anno 2022.
L’importo dell’acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.
Si tenga presente che ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 241/97, non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto.
I contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare, ai fini dell’acconto, la maggiorazione degli interessi dell’1%, che va applicata solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri solari e su quelli a conguaglio in sede di dichiarazione annuale.
Come noto, il modello F24 deve presentarsi direttamente o tramite intermediario abilitato, ricorrendo ad una delle diverse modalità previste (F24 online, F24 web, F24 cumulativo), con possibilità di avvalersi anche dell’homebanking (purché nella delega di pagamento non siano esposte compensazioni con altri crediti tributari).
L’ammontare dell’acconto IVA 2022 e il metodo utilizzato per la relativa determinazione vanno indicati al rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021 (rigo VH17 del Modello IVA 2022, se compilato)
L’importo versato a titolo di acconto Iva 2022 verrà poi scomputato da:
la liquidazione relativa al mese di dicembre 2022 (17.01.2023) per i contribuenti mensili;
la liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2022 (16.02.2023) per i soggetti passivi trimestrali per natura;
il saldo relativo all’anno 2022 (16.03.2023) per i soggetti passivi trimestrali per opzione.
L’acconto versato deve essere indicato nella dichiarazione annuale IVA.
Fonte: fiscoetasse.com