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Acconto imu 2022 la scadenza il 16.06

La novità introdotta per il 2022 è che l’esenzione dell’Imu spetta solo all’abitazione principale, ossia quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno residenza e dimora abituale. La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi, l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della dichiarazione Imu al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale.
I Comuni possono esentare dall’Imu gli immobili di cui sono proprietari anziani o disabili che vivono in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente, purché la casa non sia stata messa in affitto. Restano invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a familiari e la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato a patto che il contratto sia registrato.

Esistono inoltre diverse esenzioni o riduzione al pagamento dell’Imu. Si tratta di esenzioni “riconfermate” come nel caso del coniuge assegnatario in caso di divorzio e nel caso di dipendenti delle forze dell’ordine e delle cooperative.
Dal 2022, grazie all’art. 1, c. 743 L. 234/2021, i pensionati residenti all’estero usufruiscono della riduzione dell’aliquota Imu del 37,5% relativa a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Sono inoltre tenuti al versamento dell’imposta, anche i titolari dei diritti reali di godimento come l’usufruttuario e i locatari nei contratti di leasing.

Per il 2022, resta confermata, invece, l’esenzione dal versamento Imu per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. Se i proprietari sono le aziende costruttrici, i beni merce a decorrere dal 1.01.2022 sono esenti dall’Imu; resta però obbligatoria la presentazione, in capo all’azienda, della dichiarazione Imu a pena di decadenza del beneficio.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Chi non provvederà a versare l’imposta entro il 16.06, potrà regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso pagando sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata Imu in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria. La percentuale degli interessi è dell’1,25% annuo dal 1.01.2022.