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Abolizione dell’IRAP, stop anche a tutti gli adempimenti connessi

L’art. 1, c. 8 L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha disposto l’esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività in forma individuale, con decorrenza dal 2022. La conseguenza è, pertanto, che, a decorrere dal periodo in corso al 1.01.2022, l’Irap non sarà più dovuta dalle “persone fisiche” esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. b) D.Lgs. 446/1997, e dagli esercenti arti e professioni, ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. c) del medesimo provvedimento istitutivo del tributo.
Con riferimento all’ambito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate (circ. 4/E/2022 § 3) ha chiarito che, in base al combinato disposto di cui all’art. 1, c. 8 L. 234/2021 e all’art. 55 D.P.R. 917/1986, l’esclusione riguarda le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. ovvero le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie alle precedenti nonché le attività agricole eccedentarie e che superano i limiti indicati nell’art. 32, c. 2, lett. b) e c) D.P.R. 917/1986.
Si ricorda che, anteriormente al 31.12.2021, gli imprenditori e i professionisti non erano soggetti al tributo, se contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio, alla stessa stregua dei contribuenti privi di autonoma organizzazione.
La conseguenza, quindi, è che, fino alla fine del 2021, fatti salvi i casi indicati, l’esclusione dall’Irap degli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo era condizionata esclusivamente da una non ben definita assenza di un’attività autonomamente organizzata, secondo quanto stabilito, anche di volta in volta, dalla giurisprudenza.
Il primo problema emerso era quello concernente l’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis c.c. e, sul tema, è intervenuta definitivamente l’Agenzia delle Entrate (circ. 4/E/2022 § 3), ribadendo quanto già indicato in una specifica risposta in un recente incontro con la stampa specializzata, con l’esclusione dall’applicazione del tributo, poiché, come chiarito anche in altro documento di prassi (risoluzione n. 176/E/2008), l’impresa familiare “ha natura individuale e non collettiva (associativa)”.
Il secondo problema riguardava le aziende coniugali e, sul punto, l’Agenzia delle Entrate (circ. 4/E/2022 § 3) ha precisato che sono “escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1.01.2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria”.
Inoltre, stante il fatto che l’art. 3, c. 1, lett. c) D.Lgs. 446/1997 inserisce, tra i soggetti passivi d’imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle a esse equiparate ma anche le associazioni professionali e gli studi associati, ne deriva l’assoggettamento al tributo regionale di detti soggetti collettivi, con la conseguenza che gli stessi continueranno a versare l’Irap alla stessa stregua degli altri soggetti non espressamente indicati (società di persone e di capitali).
Per quanto non più sottoposti a imposizione, i contribuenti individuali esclusi dall’Irap dovranno ancora, con riferimento al 2021, procedere con la presentazione della dichiarazione Irap 2022 (periodo d’imposta 2021), entro il 30.11.2022 e con il versamento del saldo entro il 30.06.2022 (o entro il 22.08.2022 con maggiorazione dello 0,4%), ma non dovranno più versare gli acconti per il 2022, essendo stati soggetti passivi per l’ultima volta nel 2021.
Infine, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate (circ. 4/E/2022 § 3) ha confermato che l’esclusione dall’ambito soggettivo determina, a partire dal 2022, la decadenza degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento del tributo, con la conseguenza che i soggetti esentati non dovranno più adempiere ai detti obblighi di natura contabile e amministrativa, relativi alla determinazione del tributo (versamenti, determinazione degli acconti e compilazione della dichiarazione annuale).