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23 ore fa

𝐌𝐚𝐧𝐨𝐯𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝟑𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐥'𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞. (Leggi qui) 👇

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15.10.2024 il D.D.L. di Bilancio per il 2025, delineando una manovra finanziaria da circa 30 miliardi di euro. Vediamo di seguito le principali novità previste.

Il cuore della manovra è rappresentato dalla conferma e dal potenziamento del taglio del cuneo fiscale, che diventa strutturale. Per i redditi fino a 25.000 euro annui, la riduzione sarà del 7%, mentre per quelli tra 25.000 e 35.000 euro si attesterà al 6%. Questa misura, dal costo stimato di 10 miliardi di euro, si tradurrà in un aumento medio di circa 100 euro mensili nelle buste paga dei lavoratori con redditi più bassi.
Parallelamente, il governo procede con la riforma dell'Irpef, confermando e rendendo strutturale il sistema a 3 aliquote introdotto in via sperimentale per il 2024. Gli scaglioni saranno così strutturati: 23% per redditi fino a 28.000 euro, 35% per la fascia 28.000-50.000 euro, e 43% oltre i 50.000 euro. Questa semplificazione costerà alle casse dello Stato circa 4 miliardi di euro.
Un'importante novità riguarda il sostegno alle famiglie e alla natalità. Viene introdotta la "Carta per i nuovi nati", un contributo di 1.000 euro destinato ai genitori con Isee non superiore a 40.000 euro, per far fronte alle prime spese legate all'arrivo di un bambino. Il governo potenzia inoltre il bonus per la frequenza degli asili nido, escludendo dal calcolo dell'Isee le somme relative all'assegno unico universale.
Nel settore edilizio, il bonus ristrutturazioni viene prorogato al 50% per il 2025, ma limitato alle prime case. Il tetto massimo di spesa rimane fissato a 96.000 euro, con la possibilità di detrazione in 10 anni. Questa misura, che include interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico, ha un costo stimato di 600 milioni di euro.

Per quanto riguarda il welfare aziendale, la manovra conferma e potenzia le agevolazioni. È prevista una tassazione agevolata al 5% sul welfare aziendale fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico, e una detassazione sui fringe benefit fino a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico.
Sul fronte pensionistico si prevede la piena indicizzazione all'inflazione per le pensioni fino a 4 volte il minimo (circa 2.000 euro mensili), mentre per gli importi superiori l'indicizzazione sarà parziale e decrescente. È inoltre allo studio un perfezionamento del "bonus Maroni", con la possibilità di versare i contributi direttamente al lavoratore anziché all'Inps per chi decide di posticipare il pensionamento.
La manovra prevede anche una razionalizzazione della spesa pubblica, con un taglio del 5% per tutti i Ministeri, esclusi gli enti locali e i Comuni. È previsto un possibile aumento fino a 3 miliardi per la spesa sanitaria, con l'obiettivo di rafforzare il sistema sanitario nazionale e ridurre le liste d'attesa.
Infine, il Governo sta negoziando un contributo significativo da parte del settore bancario, che potrebbe tradursi nell'anticipo di circa 3-4 miliardi di euro sulle imposte differite attive (DTA) da parte degli istituti bancari più grandi.

È importante sottolineare che le misure presentate in questa fase rappresentano una proposta iniziale del Governo. Il testo sarà oggetto di vari passaggi parlamentari, durante i quali potranno essere introdotte modifiche, emendamenti e integrazioni. Solo al termine di questo iter legislativo, previsto entro la fine dell'anno, si giungerà alla versione definitiva della manovra, che potrebbe differire in alcuni aspetti da quanto inizialmente proposto. Le tempistiche previste per l'iter di approvazione seguono un calendario ben definito, che parte dall'approvazione in Consiglio dei Ministri del Documento Programmatico di Bilancio il 15.10.2024, passa per l'invio del testo al Parlamento il 20.10.2024, prosegue con la discussione nelle commissioni e in aula tra novembre e dicembre, per giungere all'approvazione definitiva entro il 31.12.2024.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #manovra2025
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𝐌𝐚𝐧𝐨𝐯𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓: 𝟑𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞. (Leggi qui) 👇

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15.10.2024 il D.D.L. di Bilancio per il 2025, delineando una manovra finanziaria da circa 30 miliardi di euro. Vediamo di seguito le principali novità previste.

Il cuore della manovra è rappresentato dalla conferma e dal potenziamento del taglio del cuneo fiscale, che diventa strutturale. Per i redditi fino a 25.000 euro annui, la riduzione sarà del 7%, mentre per quelli tra 25.000 e 35.000 euro si attesterà al 6%. Questa misura, dal costo stimato di 10 miliardi di euro, si tradurrà in un aumento medio di circa 100 euro mensili nelle buste paga dei lavoratori con redditi più bassi.
Parallelamente, il governo procede con la riforma dellIrpef, confermando e rendendo strutturale il sistema a 3 aliquote introdotto in via sperimentale per il 2024. Gli scaglioni saranno così strutturati: 23% per redditi fino a 28.000 euro, 35% per la fascia 28.000-50.000 euro, e 43% oltre i 50.000 euro. Questa semplificazione costerà alle casse dello Stato circa 4 miliardi di euro.
Unimportante novità riguarda il sostegno alle famiglie e alla natalità. Viene introdotta la Carta per i nuovi nati, un contributo di 1.000 euro destinato ai genitori con Isee non superiore a 40.000 euro, per far fronte alle prime spese legate allarrivo di un bambino. Il governo potenzia inoltre il bonus per la frequenza degli asili nido, escludendo dal calcolo dellIsee le somme relative allassegno unico universale.
Nel settore edilizio, il bonus ristrutturazioni viene prorogato al 50% per il 2025, ma limitato alle prime case. Il tetto massimo di spesa rimane fissato a 96.000 euro, con la possibilità di detrazione in 10 anni. Questa misura, che include interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico, ha un costo stimato di 600 milioni di euro.

Per quanto riguarda il welfare aziendale, la manovra conferma e potenzia le agevolazioni. È prevista una tassazione agevolata al 5% sul welfare aziendale fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico, e una detassazione sui fringe benefit fino a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico.
Sul fronte pensionistico si prevede la piena indicizzazione allinflazione per le pensioni fino a 4 volte il minimo (circa 2.000 euro mensili), mentre per gli importi superiori lindicizzazione sarà parziale e decrescente. È inoltre allo studio un perfezionamento del bonus Maroni, con la possibilità di versare i contributi direttamente al lavoratore anziché allInps per chi decide di posticipare il pensionamento.
La manovra prevede anche una razionalizzazione della spesa pubblica, con un taglio del 5% per tutti i Ministeri, esclusi gli enti locali e i Comuni. È previsto un possibile aumento fino a 3 miliardi per la spesa sanitaria, con lobiettivo di rafforzare il sistema sanitario nazionale e ridurre le liste dattesa.
Infine, il Governo sta negoziando un contributo significativo da parte del settore bancario, che potrebbe tradursi nellanticipo di circa 3-4 miliardi di euro sulle imposte differite attive (DTA) da parte degli istituti bancari più grandi.

È importante sottolineare che le misure presentate in questa fase rappresentano una proposta iniziale del Governo. Il testo sarà oggetto di vari passaggi parlamentari, durante i quali potranno essere introdotte modifiche, emendamenti e integrazioni. Solo al termine di questo iter legislativo, previsto entro la fine dellanno, si giungerà alla versione definitiva della manovra, che potrebbe differire in alcuni aspetti da quanto inizialmente proposto. Le tempistiche previste per liter di approvazione seguono un calendario ben definito, che parte dallapprovazione in Consiglio dei Ministri del Documento Programmatico di Bilancio il 15.10.2024, passa per linvio del testo al Parlamento il 20.10.2024, prosegue con la discussione nelle commissioni e in aula tra novembre e dicembre, per giungere allapprovazione definitiva entro il 31.12.2024.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #manovra2025
2 giorni fa

𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢: 𝐥’𝐈𝐍𝐋 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐅𝐀𝐐. (Leggi qui) 👇

Nella giornata del 15 ottobre l’INL pubblica 12 nuove FAQ in tema di patente a crediti. Approfondendo il primo tema, ovvero quello relativo alle modalità di invio della richiesta, con attenzione al periodo transitorio, l’INL precisa che l’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31.10.2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata; tale ricevuta, fino alla data del 31.10.2024, sarà sufficiente ad attestare il titolo di ingresso in cantiere.
Successivamente, a partire dal 1.11.2024, sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL; la richiesta potrà essere avanzata direttamente dal richiedente, o da un soggetto delegato e l’accesso al portale avverrà tramite spid del soggetto che avanza la richiesta; l’INL precisa, inoltre, che la delega non deve essere caratterizzata da forme e contenuti particolari, ma deve semplicemente attestare l’autorizzazione concessa all’invio da parte di un soggetto delegato. Giova ricordare, inoltre, che se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente.
Il secondo blocco di FAQ riguarda i soggetti tenuti alla patente, nonché i soggetti che devono verificarla.
Con attenzione a coloro che devono operare verifica, l’INL ricorda che in base alle previsione dell’art. 90, c. 9, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è sempre tenuto alla verifica del possesso della patente o del documento equivalente. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
In relazione ai soggetti tenuti, le FAQ specificano che sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, sono soggetti a patente a crediti coloro effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti; sono, inoltre, soggetti anche i professionisti quali gli archeologi, in quanto operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008; in questo caso, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
In relazione ai luoghi che configurano un cantiere temporaneo o mobile, i cantieri di mera impiantistica della linea telefonica ed internet non possono considerarsi cantieri, in applicazione delle previsioni dell’art. 88, D.Lgs. n. 81/2008, ma a tal proposito giova ricordare che qualora queste attività vengano esercitate in un luogo fisico in cui si effettuano lavori edili o di ristrutturazione civile, anche questi lavoratori saranno soggetti a patente.
Parimenti, in generale i cantieri navali non possono essere considerati cantieri temporanei o mobili, tranne nel caso in cui al loro interno vengano organizzate attività di ingegneria civile o di lavori edili.
Le FAQ intervengono anche sul tema delle forniture, precisando che le attività di carico/scarico delle merci sono da intendersi propedeutiche alle forniture e, pertanto, non configurano la necessità di ricorrere alla patente.
Da ultimo, si precisa che le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #patenteacrediti #inl
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𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢: 𝐥’𝐈𝐍𝐋 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐅𝐀𝐐. (Leggi qui) 👇

Nella giornata del 15 ottobre l’INL pubblica 12 nuove FAQ in tema di patente a crediti. Approfondendo il primo tema, ovvero quello relativo alle modalità di invio della richiesta, con attenzione al periodo transitorio, l’INL precisa che l’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31.10.2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata; tale ricevuta, fino alla data del 31.10.2024, sarà sufficiente ad attestare il titolo di ingresso in cantiere.
Successivamente, a partire dal 1.11.2024, sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL; la richiesta potrà essere avanzata direttamente dal richiedente, o da un soggetto delegato e l’accesso al portale avverrà tramite spid del soggetto che avanza la richiesta; l’INL precisa, inoltre, che la delega non deve essere caratterizzata da forme e contenuti particolari, ma deve semplicemente attestare l’autorizzazione concessa all’invio da parte di un soggetto delegato. Giova ricordare, inoltre, che se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente.
Il secondo blocco di FAQ riguarda i soggetti tenuti alla patente, nonché i soggetti che devono verificarla.
Con attenzione a coloro che devono operare verifica, l’INL ricorda che in base alle previsione dell’art. 90, c. 9, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è sempre tenuto alla verifica del possesso della patente o del documento equivalente. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
In relazione ai soggetti tenuti, le FAQ specificano che sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, sono soggetti a patente a crediti coloro effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti; sono, inoltre, soggetti anche i professionisti quali gli archeologi, in quanto operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008; in questo caso, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
In relazione ai luoghi che configurano un cantiere temporaneo o mobile, i cantieri di mera impiantistica della linea telefonica ed internet non possono considerarsi cantieri, in applicazione delle previsioni dell’art. 88, D.Lgs. n. 81/2008, ma a tal proposito giova ricordare che qualora queste attività vengano esercitate in un luogo fisico in cui si effettuano lavori edili o di ristrutturazione civile, anche questi lavoratori saranno soggetti a patente.
Parimenti, in generale i cantieri navali non possono essere considerati cantieri temporanei o mobili, tranne nel caso in cui al loro interno vengano organizzate attività di ingegneria civile o di lavori edili.
Le FAQ intervengono anche sul tema delle forniture, precisando che le attività di carico/scarico delle merci sono da intendersi propedeutiche alle forniture e, pertanto, non configurano la necessità di ricorrere alla patente.
Da ultimo, si precisa che le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #patenteacrediti #inl
3 giorni fa

𝐑𝐚𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟖-𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇

L'Agenzia delle Entrate nella giornata del 14.10.2024 ha reso disponibile nel “cassetto fiscale” dei contribuenti la scheda di sintesi contenente le informazioni necessarie per il calcolo e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa al nuovo ravvedimento speciale per i periodi di imposta dal 2018 al 2022. Questa misura, introdotta con l'art. 2-quater D.L. 113/2024 convertito nella L. 143/2024, offre ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che aderiscono al concordato preventivo biennale la possibilità di mettersi al riparo dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili, inibendo rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo di cui agli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 54, c. 2, secondo periodo D.P.R. 633/1972, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva.
L'imposta sostitutiva, che varia dal 10% al 15% in base al punteggio Isa ottenuto, si applica su una base imponibile incrementata rispetto al reddito dichiarato. L'incremento va dal 5% per i contribuenti con punteggio Isa pari a 10, fino al 50% per quelli con punteggio inferiore a 3. Per l'Irap è prevista un'aliquota del 3,9%. Inoltre, l'imposta sostitutiva viene ridotta del 30% per le annualità 2020 e 2021 in considerazione della pandemia. Il versamento dell'imposta sostitutiva potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31.03.2025 o dilazionato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con la prima rata da versare sempre entro il 31.03.2025.

Tuttavia, nonostante la pubblicazione dei calcoli nel cassetto fiscale, il quadro normativo risulta ancora incompleto. L'Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato il provvedimento attuativo necessario per aderire formalmente al ravvedimento speciale. Questa situazione sta generando preoccupazione, in quanto i contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo biennale (con scadenza fissata al 31.10.2024) e al ravvedimento speciale si trovano in una posizione di stallo. Si ricorda infatti che non è possibile aderire se sono stati notificati processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti prima del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione. Per il periodo d'imposta 2018, questa limitazione si applica se tali notifiche sono avvenute entro il 9.10.2024, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Come è noto, il ravvedimento speciale è strettamente collegato all'adesione al concordato preventivo biennale e senza la possibilità di aderire formalmente al ravvedimento, i contribuenti potrebbero trovarsi nella situazione di aver aderito al concordato senza poter beneficiare dello scudo fiscale per le annualità pregresse. Ciò in quanto il mancato rilascio del provvedimento attuativo espone i contribuenti al rischio di notifiche di atti di accertamento o processi verbali di constatazione nel periodo tra l'adesione al concordato e l'effettiva possibilità di aderire al ravvedimento speciale.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha già sollecitato l'Agenzia delle Entrate a emanare quanto prima il provvedimento attuativo, sottolineando l'urgenza di fornire ai professionisti e ai contribuenti tutti gli strumenti necessari per operare in modo corretto e tempestivo.
La complessità della situazione è ulteriormente accentuata dal fatto che l'introduzione del ravvedimento speciale era stata concepita per aumentare l'attrattività del concordato preventivo biennale. Tuttavia, le previsioni sulle adesioni non sono ottimistiche, con stime che oscillano tra il 5% e il 10% dei potenziali aderenti.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #Ravvedimentospeciale #cassettofiscale
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𝐑𝐚𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟖-𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇

LAgenzia delle Entrate nella giornata del 14.10.2024 ha reso disponibile nel “cassetto fiscale” dei contribuenti la scheda di sintesi contenente le informazioni necessarie per il calcolo e il versamento dellimposta sostitutiva relativa al nuovo ravvedimento speciale per i periodi di imposta dal 2018 al 2022. Questa misura, introdotta con lart. 2-quater D.L. 113/2024 convertito nella L. 143/2024, offre ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che aderiscono al concordato preventivo biennale la possibilità di mettersi al riparo dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili, inibendo rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo di cui agli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 54, c. 2, secondo periodo D.P.R. 633/1972, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva.
Limposta sostitutiva, che varia dal 10% al 15% in base al punteggio Isa ottenuto, si applica su una base imponibile incrementata rispetto al reddito dichiarato. Lincremento va dal 5% per i contribuenti con punteggio Isa pari a 10, fino al 50% per quelli con punteggio inferiore a 3. Per lIrap è prevista unaliquota del 3,9%. Inoltre, limposta sostitutiva viene ridotta del 30% per le annualità 2020 e 2021 in considerazione della pandemia. Il versamento dellimposta sostitutiva potrà essere effettuato in ununica soluzione entro il 31.03.2025 o dilazionato in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con la prima rata da versare sempre entro il 31.03.2025.

Tuttavia, nonostante la pubblicazione dei calcoli nel cassetto fiscale, il quadro normativo risulta ancora incompleto. LAgenzia delle Entrate non ha ancora emanato il provvedimento attuativo necessario per aderire formalmente al ravvedimento speciale. Questa situazione sta generando preoccupazione, in quanto i contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo biennale (con scadenza fissata al 31.10.2024) e al ravvedimento speciale si trovano in una posizione di stallo. Si ricorda infatti che non è possibile aderire se sono stati notificati processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti prima del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione. Per il periodo dimposta 2018, questa limitazione si applica se tali notifiche sono avvenute entro il 9.10.2024, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Come è noto, il ravvedimento speciale è strettamente collegato alladesione al concordato preventivo biennale e senza la possibilità di aderire formalmente al ravvedimento, i contribuenti potrebbero trovarsi nella situazione di aver aderito al concordato senza poter beneficiare dello scudo fiscale per le annualità pregresse. Ciò in quanto il mancato rilascio del provvedimento attuativo espone i contribuenti al rischio di notifiche di atti di accertamento o processi verbali di constatazione nel periodo tra ladesione al concordato e leffettiva possibilità di aderire al ravvedimento speciale.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha già sollecitato lAgenzia delle Entrate a emanare quanto prima il provvedimento attuativo, sottolineando lurgenza di fornire ai professionisti e ai contribuenti tutti gli strumenti necessari per operare in modo corretto e tempestivo.
La complessità della situazione è ulteriormente accentuata dal fatto che lintroduzione del ravvedimento speciale era stata concepita per aumentare lattrattività del concordato preventivo biennale. Tuttavia, le previsioni sulle adesioni non sono ottimistiche, con stime che oscillano tra il 5% e il 10% dei potenziali aderenti.

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4 giorni fa

𝐂𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐞 𝐭𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐩𝐢𝐮’ 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐮𝐬𝐮𝐟𝐫𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬. (Leggi qui) 👇

Nel lungo intervento in Parlamento per rispondere alle domande di deputati e senatori sul Piano strutturale di bilancio, il Ministero dell'Economia ha dato diverse anticipazioni sulla prossima legge di Bilancio.
Nel Piano Strutturale di Bilancio è previsto l’aggiornamento degli archivi catastali come precisato da una norma della scorsa legge di Bilancio (art. 1, cc. 86 e 87 L. 30.12.2023, n. 213) per cui chi ha fruito del superbonus 110% è tenuto ad aggiornare i dati catastali. Ai proprietari di immobili fantasma saranno inviate lettere di compliance. Se non adempiono, l'Agenzia delle Entrate si avvarrà di interventi in surroga attraverso le modalità di cui all'art. 1, c. 277 L. 244/2007 per aggiornare le rendite.
Il Ministero che ha sottolineato come per la prossima legge di Bilancio saranno confermate le misure ritenute prioritarie, dal taglio del cuneo fiscale sul lavoro all’accorpamento delle aliquote Irpef su 3 scaglioni, nonché gli “interventi finalizzati a favorire la natalità e a fornire un sostegno alle famiglie più numerose” e il rinnovo dei contratti pubblici.
Tra le azioni di riforma per "rendere il sistema fiscale più efficiente", si prevede anche "l'aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici". Una revisione del catasto che non riguarda tutti, quindi, ma solo gli immobili “fantasma” che oggi non risultano registrati e coloro che hanno usato "fondi pubblici", cioè i bonus edilizi.
L'idea è che, usando il superbonus, i proprietari di casa hanno visto il valore della loro abitazione salire. Perciò adesso questo valore va aggiornato anche al Catasto, in modo da calcolare in modo corretto l'Imu e le altre tasse sulla casa (e aumentarle).
Ma lo stesso Ministero ha poi chiarito: si tratta solamente di applicare una legge già in vigore dallo scorso anno. Se il valore della casa cresce con le ristrutturazioni, bisogna comunicare il cambiamento al Catasto. Se questo non viene fatto, allora è colpa dei proprietari.
Il Mef, poco dopo l'intervento in Aula, ha chiarito che "l'adeguamento" riguarderà "gli immobili che hanno usufruito del superbonus al 110%", come era già stato previsto nella legge di Bilancio lo scorso anno. Saranno "esclusi", invece, i "lavori rimborsati con le detrazioni ordinarie".
Nel complesso, la misura dovrebbe riguardare mezzo milione di edifici (sono 496.000 quelli che hanno beneficiato del superbonus 110%). Si tratta di una percentuale piuttosto ridotta dell'intero patrimonio edilizio italiano, circa il 4%. E va considerato anche che l'aumento più immediato, quello dell'Imu, riguarderebbe solamente le seconde case, dato che sulla prima non si paga. Resta da vedere, quindi, quanto questa revisione catastale parziale potrà portare davvero nelle casse dello Stato.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #usufrutto #superbonus
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𝐂𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐞 𝐭𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐩𝐢𝐮’ 𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐮𝐬𝐮𝐟𝐫𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬. (Leggi qui) 👇

Nel lungo intervento in Parlamento per rispondere alle domande di deputati e senatori sul Piano strutturale di bilancio, il Ministero dellEconomia ha dato diverse anticipazioni sulla prossima legge di Bilancio.
Nel Piano Strutturale di Bilancio è previsto l’aggiornamento degli archivi catastali come precisato da una norma della scorsa legge di Bilancio (art. 1, cc. 86 e 87 L. 30.12.2023, n. 213) per cui chi ha fruito del superbonus 110% è tenuto ad aggiornare i dati catastali. Ai proprietari di immobili fantasma saranno inviate lettere di compliance. Se non adempiono, lAgenzia delle Entrate si avvarrà di interventi in surroga attraverso le modalità di cui allart. 1, c. 277 L. 244/2007 per aggiornare le rendite.
Il Ministero che ha sottolineato come per la prossima legge di Bilancio saranno confermate le misure ritenute prioritarie, dal taglio del cuneo fiscale sul lavoro all’accorpamento delle aliquote Irpef su 3 scaglioni, nonché gli “interventi finalizzati a favorire la natalità e a fornire un sostegno alle famiglie più numerose” e il rinnovo dei contratti pubblici.
Tra le azioni di riforma per rendere il sistema fiscale più efficiente, si prevede anche laggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici. Una revisione del catasto che non riguarda tutti, quindi, ma solo gli immobili “fantasma” che oggi non risultano registrati e coloro che hanno usato fondi pubblici, cioè i bonus edilizi.
Lidea è che, usando il superbonus, i proprietari di casa hanno visto il valore della loro abitazione salire. Perciò adesso questo valore va aggiornato anche al Catasto, in modo da calcolare in modo corretto lImu e le altre tasse sulla casa (e aumentarle).
Ma lo stesso Ministero ha poi chiarito: si tratta solamente di applicare una legge già in vigore dallo scorso anno. Se il valore della casa cresce con le ristrutturazioni, bisogna comunicare il cambiamento al Catasto. Se questo non viene fatto, allora è colpa dei proprietari.
Il Mef, poco dopo lintervento in Aula, ha chiarito che ladeguamento riguarderà gli immobili che hanno usufruito del superbonus al 110%, come era già stato previsto nella legge di Bilancio lo scorso anno. Saranno esclusi, invece, i lavori rimborsati con le detrazioni ordinarie.
Nel complesso, la misura dovrebbe riguardare mezzo milione di edifici (sono 496.000 quelli che hanno beneficiato del superbonus 110%). Si tratta di una percentuale piuttosto ridotta dellintero patrimonio edilizio italiano, circa il 4%. E va considerato anche che laumento più immediato, quello dellImu, riguarderebbe solamente le seconde case, dato che sulla prima non si paga. Resta da vedere, quindi, quanto questa revisione catastale parziale potrà portare davvero nelle casse dello Stato.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #usufrutto #superbonus
7 giorni fa

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞: 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇

Condizioni di accesso e cause di esclusione - È stato chiarito che:
- il limite di 5.000 euro di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia e di debiti contributivi deve essere verificato considerando cumulativamente entrambe le tipologie di debiti (non concorrono a formare questa soglia i debiti che sono oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici);
- relativamente al conseguimento di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni,: assumono rilevanza le disposizioni che prevedono l’esenzione o l’esclusione di quote di redditi d’impresa o di lavoro autonomo (e non di singole componenti);
- è causa di esclusione l’omissione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei 3 periodi di imposta precedenti a quelli di adesione al CPB (per “dichiarazione omessa” deve intendersi quella trasmessa oltre i 90 giorni dal termine di presentazione);
- la modifica della compagine sociale non determina l’esclusione dal CPB quando interessa l’impresa familiare (non trattandosi di un soggetto avente natura collettiva).
Acconti - In linea generale, per gli acconti, la norma (art. 20, c. 2 D.Lgs. 13/2024) prevede che per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato; se l'acconto dell'Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato.
Fatte tali premesse, con riferimento agli acconti determinati con metodo storico, è stato confermato che la maggiorazione è dovuta anche se non sono dovute imposte in relazione al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta concordataria.
Perdite pregresse - Le perdite fiscali pregresse devono essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la “parte eccedente” assoggettata a imposta sostitutiva. Pertanto, è necessario:
- determinare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024 (come differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025); questa quota “eccedente” è assoggettata all’imposta sostitutiva;
- applicare sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” le rettifiche previste dagli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole ordinarie previste dal Tuir (c.d. “reddito rettificato”); questo importo dovrà essere assoggettato a imposta ordinaria.
Imposta sostitutiva - Relativamente all’imposta sostitutiva è stato chiarito che:
- l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere esercitata anche per una sola delle 2 annualità oggetto di CPB (pertanto, in caso di opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito derivante dall’adesione al concordato preventivo, non sussiste l’obbligo di versamento per i 2 anni di durata dell’accordo);
- per i contribuenti in regime forfetario che nel 2024 dovessero superare il limite di 100.000 euro e optare per la sostitutiva, la restante parte del reddito dovrà essere tassata secondo le regole ordinarie Irpef;
- in caso di società o associazioni in regime di trasparenza, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere espressa solo da questi soggetti ed è vincolante anche nei confronti dei relativi soci o associati.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #concordatopreventivobiennale
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𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞: 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇

Condizioni di accesso e cause di esclusione - È stato chiarito che:
- il limite di 5.000 euro di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia e di debiti contributivi deve essere verificato considerando cumulativamente entrambe le tipologie di debiti (non concorrono a formare questa soglia i debiti che sono oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici);
- relativamente al conseguimento di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni,: assumono rilevanza le disposizioni che prevedono l’esenzione o l’esclusione di quote di redditi d’impresa o di lavoro autonomo (e non di singole componenti);
- è causa di esclusione l’omissione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei 3 periodi di imposta precedenti a quelli di adesione al CPB (per “dichiarazione omessa” deve intendersi quella trasmessa oltre i 90 giorni dal termine di presentazione);
- la modifica della compagine sociale non determina l’esclusione dal CPB quando interessa l’impresa familiare (non trattandosi di un soggetto avente natura collettiva).
Acconti - In linea generale, per gli acconti, la norma (art. 20, c. 2 D.Lgs. 13/2024) prevede che per il primo periodo dimposta di adesione al concordato: se lacconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dellimposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato; se lacconto dellIrap è determinato sulla base dellimposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato.
Fatte tali premesse, con riferimento agli acconti determinati con metodo storico, è stato confermato che la maggiorazione è dovuta anche se non sono dovute imposte in relazione al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta concordataria.
Perdite pregresse - Le perdite fiscali pregresse devono essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la “parte eccedente” assoggettata a imposta sostitutiva. Pertanto, è necessario:
- determinare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024 (come differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025); questa quota “eccedente” è assoggettata all’imposta sostitutiva;
- applicare sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” le rettifiche previste dagli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole ordinarie previste dal Tuir (c.d. “reddito rettificato”); questo importo dovrà essere assoggettato a imposta ordinaria.
Imposta sostitutiva - Relativamente all’imposta sostitutiva è stato chiarito che:
- l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere esercitata anche per una sola delle 2 annualità oggetto di CPB (pertanto, in caso di opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito derivante dall’adesione al concordato preventivo, non sussiste l’obbligo di versamento per i 2 anni di durata dell’accordo);
- per i contribuenti in regime forfetario che nel 2024 dovessero superare il limite di 100.000 euro e optare per la sostitutiva, la restante parte del reddito dovrà essere tassata secondo le regole ordinarie Irpef;
- in caso di società o associazioni in regime di trasparenza, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere espressa solo da questi soggetti ed è vincolante anche nei confronti dei relativi soci o associati.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #concordatopreventivobiennale
1 settimana fa

𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢. (Leggi qui) 👇

La L. 143/2024, di conversione del D.L. 113/2024, ha previsto la proroga al 30.11.2024 della possibilità di rivalutare terreni, agricoli ed edificabili, e partecipazioni, anche se in mercati regolamentati, detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti commerciali al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. La rivalutazione effettuata in passato consente di scomputare l’imposta già pagata, permettendo così di ridurre quella dovuta; tuttavia, è necessario che il bene oggetto di rivalutazione sia lo stesso bene oggetto della precedente rivalutazione.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #Prorogarivalutazioneterreni
... Leggi tuttoVedi meno

𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢. (Leggi qui) 👇

La L. 143/2024, di conversione del D.L. 113/2024, ha previsto la proroga al 30.11.2024 della possibilità di rivalutare terreni, agricoli ed edificabili, e partecipazioni, anche se in mercati regolamentati, detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti commerciali al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. La rivalutazione effettuata in passato consente di scomputare l’imposta già pagata, permettendo così di ridurre quella dovuta; tuttavia, è necessario che il bene oggetto di rivalutazione sia lo stesso bene oggetto della precedente rivalutazione.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #Prorogarivalutazioneterreni
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Dott. Gabriele Muzzi