Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Risalgono al 1994 (art. 30 L. 724/1994) le prime norme di contrasto sulle società di comodo. L’intenzione del legislatore era quella di colpire le società prive di un’effettiva sostanza imprenditoriale, dette di comodo o non operative. Il tipico esempio era riferito alla gestione di immobili industriali sotto il capello societario per recuperare Iva, dedurre ammortamenti e oneri di gestione.
La normativa assegna, in via presuntiva, alla società non operative un reddito minimo parametrato al valore dei suoi asset. Sono considerate non operative quelle società la cui somma di ricavi, incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, risulta inferiore ai ricavi minimi presunti in funzione degli asset della società. Il contribuente può dimostrare che esistono ragioni per discostarsi dal risultato della formula.
Con il tempo la disciplina si è dilatata fino a comprendere ipotesi anche del tutto estranee all’idea originaria e, ovviamente, si è accompagnata ad una casistica fitta di esclusioni ed eccezioni.
In questo scenario, l’art. 2, c. 36-decies D.L. 138/2011 finì con il comprendere nella disciplina anche quelle società che, pur non risultando di comodo secondo la formula normativa, presentavano dichiarazioni in perdita per 5 periodi di imposta consecutivi oppure in 4 anni su 5 se nell’anno di reddito positivo i ricavi erano inferiori a quelli determinati con la formula dell’art. 30 L. 724/1994.
Orbene, la dottrina ha sottolineato come queste ultime società “in perdita sistematica” poco avessero a che vedere con l’originario fenomeno di contrasto all’uso di contenitori societari per la gestione di beni di investimento, società “di comodo”.
Le società in perdita sistematica introducono il delicatissimo tema della condotta antieconomica dell’imprenditore, argomento scivolosissimo e difficile da circoscrivere con una regoletta applicabile in tutte le situazioni.
La norma ha, così, aperto a una miriade di contestazioni nei riguardi di aziende che, anche a causa delle vicissitudini degli ultimi anni, hanno dovuto dimostrare al giudice tributario di svolgere un’effettiva attività economica o sono state addirittura indotte a dichiarare di avere un imprenditore incapace (cfr. Cass. Ord. 23384/2021) per tirarsi fuori dalla presunzione.
Fatto sta che il legislatore del decreto Semplificazioni (art. 9 D.L. 73/2022) ha cancellato la disciplina delle società in perdita sistematica. La cancellazione opera, però, solo dal periodo in corso al 31.12.2022.
Le società in perdita sistemica dovranno, quindi, districarsi ancora per l’ultima volta nel prospetto relativo alla verifica dell’operatività (Rigo RS116 e segg. per società di capitali e Rigo RS11 e segg. per società di persone) del modello Redditi 2022, relativa al 2021 per i soggetti solari.
L’ultimo quinquennio di osservazione per le perdite fiscali è il 2016-2020. Il risultato del 2021 non entra ancora in considerazione e non lo farà mai per effetto della cancellazione della norma. Si sfugge alla disciplina in presenza di esclusioni legali riferite al 2021 o se, nel periodo di osservazione, si è verificata una delle cause di disapplicazione automatica o una causa oggettiva.