Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Tassazione dell’indennità suppletiva di clientela

Il regime fiscale delle indennità percepite dagli agenti al termine del rapporto di agenzia assume tratti differenti a seconda che questi siano:
persone fisiche;
società di persone;
società di capitali.
Indennità percepite da persone fisiche – Le indennità percepite da agenti imprenditori individuali rientrano negli altri redditi di lavoro autonomo ex art. 53, c. 2, lett. e) del Tuir e sono soggette a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. d) del Tuir. La tassazione di tali compensi avviene, quindi, in base al criterio di cassa, con imposizione nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono percepiti. È, tuttavia, concessa all’agente la “facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione”, così come prescritto dall’art. 17, c. 3 del TUIR. Nel caso in cui si opti per il regime di imposizione ordinaria, l’indennità concorre alla formazione del reddito complessivo come reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, c. 2, lett. e) del TUIR. A prescindere dalle modalità di tassazione adottata dall’agente, all’atto dell’erogazione dell’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, il soggetto preponente deve applicare una ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20%, a norma dell’art. 25, c. 1 D.P.R. 600/1973.
Indennità percepite da società di persone – Le indennità percepite da agenti costituti sotto la forma di società di persone non confluiscono nel reddito d’impresa, ma costituiscono al contrario redditi di lavoro autonomo “non professionale” a norma dell’art. 53, c. 2, lett. e) del Tuir, e sono tassate in capo ai soci al momento della percezione (criterio di cassa). In tale ipotesi, i prospetti da consegnare ai soci dovranno evidenziare che una parte del reddito (corrispondente, appunto, alle indennità) non deve essere tassato per trasparenza in capo ai soci medesimi. Così, ciascuno dei soci potrà optare per il regime (tassazione ordinaria o separata) più confacente alla propria situazione fiscale. La risoluzione n. 105/E/2005 ha precisato che la ritenuta del 20% deve essere operata anche nel caso di indennità di fine mandato corrisposte ad agenti operanti in forma di società di persone. Se il percipiente è una società di persone, la ritenuta è attribuita per trasparenza ai soci, i quali provvederanno al relativo scomputo in sede di dichiarazione, se il reddito è assoggettato a tassazione ordinaria; diversamente, essa è scomputata direttamente dall’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle somme assoggettate a tassazione separata.
Indennità percepite da società di capitali – Le indennità riscosse da agenti costituti sotto la forma di società di capitali concorrono, invece, alla formazione del reddito d’impresa in base al principio di competenza (e non di cassa) e sono, pertanto, assoggettate ad Ires. Non deve essere applicata la ritenuta d’acconto del 20%, e non possono essere assoggettate a tassazione separata. La quota di indennità liquidata in eccedenza rispetto a quanto stanziato a Conto economico rappresenta per l’agente una sopravvenienza attiva imponibile.