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Catanzaro Lido 88100
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L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 58/E/2022, confermando che il versamento della sanzione deve essere eseguito con il modello di delega “F24 ELIDE”, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito e modificato con precedenti documenti di prassi (risoluzione 46/E/2012 e 42/E/2018); nel modello di delega “F24 Elide” deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura con il codice “10” denominato “cessionario/fornitore”.
Si ricorda, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, nella recente circolare (n. 33/E/2022, § 5.4), ha ammesso la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” da parte di coloro che, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno presentato la comunicazione di opzione (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 35873/2022), relativa alle spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese 2020 entro il termine del 29.04.2022, per la generalità dei contribuenti, o del 15.10.2022, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.
In effetti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato, anche nella risoluzione in commento, i termini a regime ovvero l’invio entro il 16.03 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ed entro il 16.03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui si sarebbe fruito della rata non utilizzata, per le rate residue, e ha chiarito che, in presenza di determinate condizioni, è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche oltre i termini.
Per utilizzare questo istituto, che permette la regolarizzazione dell’adempimento e il perfezionamento del trasferimento dei bonus, è necessario il possesso dei requisiti sostanziali per la fruizione della detrazione cedibile, il possesso del contratto di cessione del credito o per l’ottenimento dello sconto sul corrispettivo in data anteriore alla scadenza ordinaria (come indicato in precedenza, il 29.04.2022 o il 15.10.2022), l’assenza di attività di controllo sulla spettanza del bonus da parte dell’Amministrazione Finanziaria e, infine, il versamento della misura minima della sanzione (euro 250).
Di conseguenza, la generalità dei contribuenti che, entro il 29.04.2022, non sono riusciti a trasmettere la comunicazione, compresi quelli le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione, hanno tempo fino al 30.11.2022 per effettuare l’adempimento, versando con il modello di delega “F24 Elide”, la sanzione minima di 250 euro, di cui all’art. 11, c. 1 D.Lgs. 471/1997, utilizzando il citato codice tributo “8114”.
La trasmissione della nuova comunicazione, entro il termine di cui sopra, è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
L’importo della sanzione (euro 250) deve essere versato, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento, stante il fatto che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.
Infine, si ricorda che per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la comunicazione entro il 15.10.2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16.10 e il 30.11.2022.