Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Con l’approvazione della L. 122/2022, di conversione del D.L. 73/2022, ha trovato conferma la previsione dell’ennesima modifica della disciplina di cessione dei crediti d’imposta, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020. È stabilito, infatti, che le disposizioni di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) dello stesso decreto, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 121, c. 1 D.L. 34/2020, come da ultimo dal citato art. 14, c. 1, lett. b) D.L. 50/2022, convertito nella L. 91/2022, per le comunicazioni riferite alla prima cessione o allo sconto in fattura, presentate anche in data anteriore al 1.05.2022, la quarta o ultima cessione può essere effettuata dalle banche o dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, di cui all’art. 64 D.Lgs. 385/1993 (Tub) a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come individuati dall’art. 3, c. 1, lett. a) D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Pertanto, i titolari di un conto corrente potranno acquistare dalla propria banca o dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, crediti di imposta relativi alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus) e dagli altri bonus edilizi ordinari; si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La modifica introdotta permette alle banche di acquistare crediti oltre il limite della propria capacità di utilizzo diretto dei crediti d’imposta, giacché potranno rivendere i crediti, naturalmente con importi tutti da concordare tra le parti, anche se riferiti alle comunicazioni di opzione trasmesse all’Agenzia delle Entrate anche in data anteriore al citato 1.05.2022.
Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali acquirenti finali è efficace per tutti i crediti di imposta generati dalle comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore o di opzione della prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.07.2022.
Con la citata abrogazione, la sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dall’art. 14, c. 1, lett. b) D.L. 50/2022, infatti, rimane il comma 1-bis dell’art. 14 del medesimo provvedimento, ai sensi del quale la richiamata previsione si rende applicabile anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (fissata al 16.07.2022), fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.
Quindi, in estrema sintesi, con l’abrogazione recata dall’art. 40-quater D.L. 73/2022, l’ampliamento della platea dei potenziali acquirenti finali, come indicati, si rende applicabile anche a tutti i crediti di imposta generati dalle comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore o di prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate all’Agenzia delle Entrate prima del 16.07.2022 ovvero della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2022.