Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Se il controllo fiscale in atto verso il contribuente ha esito negativo, l’Ufficio deve informarlo anche con messaggio sul cellulare.
Questa novità è introdotta da un emendamento appena approvato e inserito nella legge di conversione del DL Semplificazioni.
In particolare viene inserito il comma 5 bis nell’art 6 dello statuto del contribuente che reca norme circa le informazione dovute al contribuente all’atto dei controlli.
I primi due commi dell’art 6 recitano quanto segue: “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”
La novità prevede che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione deve comunicargli, in forma semplificata, entro 60 giorni dalla conclusione del controllo, l’esito negativo.
Nel caso, ad esempio, del controllo formale delle dichiarazioni che, prevede una richiesta documentale al contribuente, gli Uffici Finanziari fino ad oggi, dopo aver controllato la documentazione prodotta, in caso di regolarità, si limitavano ad archiviare, senza alcuna informazione all’interessato. Ora saranno invece tenuti a darne informazione.
Rimarranno invece invariate le informazioni fornite dalla amministrazione conseguenti a controlli con contestazioni, per i quali ci sarà il PVC a conclusione della verifica presso la sede, o un invito all’adesione o ancora un atto impositivo.
Infine la nuova comunicazione via sms non è applicabile ai controlli automatizzati e il contribuente continuerà a conoscere l’esito solo attraverso il cassetto fiscale o chiedendo all’Agenzia delle Entrate. Fonte: fiscoetasse.com