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Successioni, il quadro della normativa civilistica

Nella successione il successore subentra nella medesima situazione giuridica di cui era titolare il dante causa.
La successione mortis causa può essere a titolo universale, quando il successore subentra in una quota o nell’intero complesso dei rapporti giuridici del de cuius, o a titolo particolare, quando subentra in uno specifico rapporto giuridico che non fa parte del patrimonio successorio.
La successione mortis causa si apre al momento della morte e le fonti alla base della devoluzione dell’eredità sono la legge e il testamento. La successione legittima si attua solo quando è assente un testamento o questo non dispone riguardo ad alcuni beni del patrimonio in esame. La legge, tuttavia, pone dei limiti anche alla libertà di testare con la ‘’successione necessaria’’, cioè delle norme volte a tutelare gli eredi legittimi (‘’legittimari’’).

Si definiscono legittimari le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione che non può essere intaccata né dalle disposizioni testamentarie né da atti di donazione compiuti in vita dal de cuius (successione necessaria). Questi soggetti sono: il coniuge (cui viene equiparata la parte dell’unione civile), i figli (cui vengono equiparati gli adottivi) e i loro discendenti che dovessero venire alla successione al loro posto e gli ascendenti.

All’apertura della successione non si verifica in automatico il subentro degli eredi, ma è necessaria l’accettazione da parte degli eredi. L’accettazione, che può avvenire entro 10 anni, può essere:
espressa quando il chiamato dichiara di accettare con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata;
tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare.
La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La rinunzia non può essere parziale, sottoposta a condizione o a termine. Nel caso di devoluzione la parte di chi rinuncia va ad accrescere quella dei coeredi, se presenti, oppure si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso in cui egli mancasse o agli eredi legittimi.
In base al concorso di uno o più di questi soggetti la legge prevede delle quote di diversa entità del patrimonio del de cuius; sulla parte che residua il soggetto può disporre liberamente tramite testamento.

Per tutelare la quota dei legittimari la legge prevede, tra l’altro, l’azione di riduzione. Con l’azione di riduzione il legittimario (e i suoi eredi o aventi causa) può agire giudizialmente per ottenere la riduzione, in tutto o in parte, delle donazioni fatte dal de cuius sino alla misura necessaria alla reintegra del diritto del legittimario leso.
Per determinare la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre, ossia la massa dei tutti i beni che gli appartenevano al momento della morte (relictum), si sottraggono i debiti e si aggiungono beni soggetti a donazione (donatum); sull’importo calcolato si applicano le quote previste per legge. L’azione di riduzione può essere promossa entro 10 anni dall’apertura della successione e nel caso in cui risulti una lesione della quota di legittima si segue questo ordine: prima si riducono le attribuzioni derivanti dalla successione, poi le disposizioni testamentarie del de cuius eccedenti la quota disponibile e, infine, le donazioni eccedenti la quota disponibile, cominciando dall’ultima e risalendo alle anteriori.

Nel caso in cui il de cuius non abbia provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle proprie sostanze, si seguiranno le norme della successione legittima; la legge prevede delle quote precise destinate, in diversa misura, a coniuge, figli, ascendenti, fratelli/sorelle o altri parenti prossimi, ma non oltre il sesto grado, in mancanza di altri l’eredità è devoluta allo Stato.