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Indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il D.L. 17.05.2022, n. 50, ha previsto, all’art. 31, c. 1, che ai lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo inferiore ai 35.000 euro “è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, cc. 1 e 18 (relative, cioè, ai pensionati e agli incaricati alle vendite a domicilio).
Con il messaggio n. 2397/2022, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi e di dettaglio tecnico in merito all’erogazione del contributo.
Possono accedere al beneficio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. La misura agevolativa trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Si evidenzia, inoltre, che all’art. 31, c. 2 D.L. 50/2022 è previsto che “l’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”. Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo riconosciuto la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite successivamente. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
Come anticipato, ai sensi dell’art. 31, c. 4, l’erogazione dell’indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’art. 44, c. 9 D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003, n. 326.
Sono previsti 3 differenti percorsi di recupero del credito: per i datori di lavoro privati, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica e per i datori di lavoro agricoli.