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Diritto camerale 2022: scadenza versamento 30 giugno

i titolari di partita iva iscritti alla CCIAA (autonomi, imprese, società ecc.) camera di commercio territoriale, sono tenuti al pagamento entro il 30 giugno di ogni anno del diritto annuale o diritto camerale con codice tributo 3850.
Il termine per il pagamento del diritto è il 30 giugno 2022, con la possibilità di versare entro il 30 luglio 2022 con la maggiorazione dello 0,40% (o con ravvedimento operoso per i pagamenti successivi alla scadenza). Sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). I soggetti tenuti al versamento del diritto annuale camerale sono individuati all’art.18, comma 4, della Legge n°580/1993.
Nello specifico, sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese che:
al 1° gennaio di ogni anno
sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Gli importi da versare dipendono dalla forma giuridica del soggetto obbligato e dalle unità operative che compongono la struttura d’impresa.
Nello specifico, sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società semplici; le società commerciali; le cooperative e le società di mutuo soccorso; i consorzi e le società consortili; gli enti pubblici economici; le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali; i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
le società tra avvocati D.Lgs. 96/2001.
Soggetti iscritti o annotati nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese. Gli importi del diritto annuale 2022 da versare con codice tributo 3850 sono così individuati: le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) pagano € 44,00 più € 8,80 per ogni unità locale aggiuntiva;
le Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano a titolo di diritto camerale € 100,00 più € 20,00 per ogni unità locale aggiuntiva.
Attenzione: le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.
Le imprese che in via transitoria pagano in misura fissa devono versare:
Società semplici non agricole € 100,00 (+ € 20,00 per ogni unita locale);
Società semplici agricole € 50,00 (+ € 10,00);
le Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 (+ € 20,00);
Soggetti iscritti al REA € 15,00.
Le imprese con sede principale all’estero versano per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00. Il termine per il pagamento del diritto annuale CCIAA è il 30 giugno 2022 con la possibilità di versare entro il 30 luglio 2022 con la maggiorazione dello 0,40%. Dunque la scadenza coincide con quella prevista per le imposte sui redditi Irpef e Ires. La maggiorazione va sommata al diritto camerale.
Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, di pagare:
online tramite la piattaforma pagoPA;
con il modello F24 insieme all’ imposte sui redditi (nello stesso F24) utilizzando il codice tributo 3850 (sezione IMU e altri tributi locali).
Se non ci sono compensazioni in F24, il versamento può essere effettuato anche tramite l’home banking della propria banca.
Le misure sopra riportate sono riferite all’importo esatto; ai fini del versamento occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro.
Alcuni soggetti sono tenuti a versare il diritto annuale Camera di Commercio in base al fatturato dell’anno precedente. Nello specifico calcolano il diritto annuale CCIAA in base al fatturato:
le Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011;
Società in nome collettivo;
Società in accomandita semplice;
le Società di capitali;
Società cooperative;
le Società di mutuo soccorso;
Consorzi con attività esterna;
gli Enti economici pubblici e privati;
le Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
G.E.I.E. – Gruppo Europeo di Interesse economico.