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Fattura elettronica forfettari: obbligo dal 1 luglio e vantaggi sull’accertamento

Con l’art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile 2022 si stabilisce di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti:
in regime forfettario
in regime di vantaggio
alle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000.
che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
Sono invece esonerati da tale obbligo le cosiddette micro PIVA (ossia quelle che nel 2021 hanno percepito proventi ragguagliati ad anno non superiori a 25mila euro) per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024.
Sono esclusi anche coloro i quali hanno aperto o apre la PIVA nel 2022. Come precisato anche nella edizione di oggi 15 giugno di Telefisco 2022, il convegno oranizzato da Il Sole 24 ore, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che:
nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo
ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022,
non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, arriva anche l’obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, i forfettari, salvo proroghe dell’ultimo minuto, dal 1° luglio dovranno comunicare tramite Sdi sistema di interscambio le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti.
Infine, con l’ingresso del forfettario nella fattura elettronica, si avrà evidenza della imposta di bollo di 2 euro quando il corrispettivo della fattura supero l’importo di L’utilizzo della fatturazione elettronica comporta la possibilità di ridurre i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.
L’’articolo 3, del Dlgs 127/2015 prevede che il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Per usufruire della riduzione si deve comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei relativi presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi, barrando l’apposita casella posta nel rigo RS136 del modello Redditi Persone fisiche (RS269 Modello Redditi SC). Ai sensi del comma 74 dell’art 1 della Legge 190/2014 prevede che per i soggetti in regime forfettario si prevede un termine di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi ridotto di un anno a condizione che il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche.