Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Con Risposta a interpello n 296 del 25 maggio 2022 le Entrate affrontano il tema della dichiarazione di successione.
In particolare, specificano che l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all’eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia ex articolo 28, comma 5, del TUS.
Al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore dell’eredità, l’esistenza dei soggetti chiamati all’eredità, comporta per gli stessi l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.Sono obbligati a presentare la dichiarazione:
i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta,
ovvero i loro rappresentanti legali;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
gli amministratori dell’eredità
e i curatori delle eredità giacenti;
gli esecutori testamentari (…).I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art. 31, hanno rinunziato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l’ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura (…)».
L’ articolo 31 dispone che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. Quanto all’obbligo di versamento dell’imposta, l’articolo 36 del TUS dispone che «Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. (…).»
fonte: fiscoetasse.com