Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Super ace 2021: il nuovo rigo rs 112/A nel modello redditi sc 2022

L’art. 19 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha sensibilmente potenziato la portata applicativa dell’Ace, l’Aiuto alla Crescita Economica, innalzando il coefficiente nozionale al 15% in luogo del 1,3% per gli incrementi del patrimonio 2021. Prima di passare alla disamina del modello dichiarativo, è opportuno individuare le particolarità caratterizzanti la cd. Ace innovativa rispetto all’Ace ordinaria.
I principali soggetti che possono beneficiare della disciplina in questione sono società di capitali, cooperative, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano avuto nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 un incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente. È ravvisabile da questo primo assunto un ulteriore potenziamento, oltre all’aliquota, rispetto all’Ace ordinaria: il capitale apportato non rileva pro-rata temporis, ma l’incremento va considerato a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta.
L’unico limite applicativo è quello dell’incremento massimo agevolabile di € 5 milioni con un conseguente rendimento nozionale massimo di € 750.000,00; la quota eccedente potrà essere tuttavia agevolata con il coefficiente ordinario del 1,3%.
Cambiano inoltre le modalità di fruizione dell’agevolazione: non soltanto mediante deduzione dal reddito complessivo ma anche tramite il riconoscimento, previa presentazione di apposita istanza telematica, di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires e Irpef vigenti. Il credito così calcolato potrà essere:
utilizzato, senza limiti d’importo, in compensazione orizzontale;
chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi;
ceduto a terzi con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti;
trasferito al consolidato fiscale.
Passiamo alla disamina del rigo RS 112A, introdotto appositamente nel modello Redditi 2022. In particolare va compilato indicando:
in colonna 1 l’incremento di capitale proprio 2021 pari all’ammontare:
dei conferimenti in denaro dei soci;
delle rinunce a crediti dei soci;
dell’utile d’esercizio 2020 destinato a riserve disponibili (compresa riserva legale);
della quota parte di riserva di rivalutazione “realizzata” nel 2021 mediante lo stanziamento a conto economico delle quote di ammortamento riferite alla rivalutazione x 97% oppure x 87% se la riserva fosse stata affrancata.
in colonna 2 il decremento del capitale proprio 2021 pari all’ammontare delle riduzioni del P.N. con attribuzione ai soci (distribuzione di riserve o rimborsi di capitale) ovvero derivante dall’acquisto di azioni proprie;
in colonna 3 le riduzioni pari agli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende già appartenenti a soggetti del gruppo, ai conferimenti in denaro a favore di soggetti del gruppo ovvero divenuti tali a seguito di conferimento; sia i decrementi che le riduzioni decurtano prioritariamente l’importo degli incrementi del capitale proprio rilevante ai fini dell’Ace innovativa e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell’Ace ordinaria;
in colonna 4 l’importo delle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente pari alla differenza tra col. 1 e 2 e diminuita dell’importo della col. 3. Se il risultato è minore o uguale a zero la colonna non va compilata;
in colonna 5 il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio pari al 15% dell’importo di col. 4;
in colonna 5A il rendimento trasformato in credito d’imposta ex art. 19, c. 3, D.L. 73/2021;
in colonna 6 il credito d’imposta “potenziale” calcolato applicando all’importo di col. 5 l’aliquota Ires del 24%;
in colonna 7 il credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate a seguito di apposita comunicazione ai sensi dell’art. 19, c. 3, del D.L. 73/2021;
in colonna 8 il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione (da compilare logicamente dalla prossima dichiarazione);
in colonna 9 il credito d’imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con l’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;
in colonna 10 il credito d’imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;
in colonna 11 il credito d’imposta compensato entro la data di presentazione della dichiarazione;
in colonna 12 il credito d’imposta ceduto;
in colonna 13 il credito d’imposta di cui si richiede il rimborso;
in colonna 14, nel caso in cui la società dichiarante sia in regime di trasparenza o di consolidato fiscale, il credito d’imposta imputato ai soci o trasferito al consolidato;
in colonna 15 l’importo del credito d’imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: minore importo (col. 6 e col. 7) + col. 8 + col. 9 + col. 10 – col. 11 – col.12 – col. 13 – col. 14;
in colonna 16 il credito d’imposta eventualmente riversato con il modello F24 dal contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.