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Bollo auto 2022: guida al pagamento e casi di esenzione

Il bollo auto, dal 1° gennaio 1998, deve essere corrisposto sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali della automobile.
In particolare, per:
autovetture,
autoveicoli ad uso promiscuo,
autobus,
autoveicoli ad uso speciale
e motocicli
la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt. Attenzione al fatto che il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.
Nello specifico, il numero relativo ai Kw può contenere una virgola, in questo caso, ai fini del calcolo del bollo, non si devono considerare le cifre decimali.
In alternativa, se manca l’indicazione del numero di Kw, la tassa automobilistica deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione.Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
Per gli autocarri: per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante: per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l’importo di competenza deve essere ridotto del 20%. Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar): per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. “Minicar”), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.Sul sito dell’ACI è disponibile un servizio di calcolo del bollo e del superbollo che consente di conoscere:
l’importo della tassa automobilistica regionale/provinciale da versare,
e dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (quando dovuta). Verrà calcolato l’importo dovuto solo a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza dell’ultimo bollo pagato.
Esempio: se il mese di scadenza è Agosto il pagamento può essere effettuato solo dal 1° Settembre.
Se si vuole effettuare il calcolo per un pagamento anticipato è possibile farlo, nel mese di scadenza del bollo in corso di validità (tranne Dicembre), selezionando la voce Pagamento Anticipato.
La procedura di calcolo segnala se il pagamento del bollo auto è già stato eseguito. Dopo aver effettuato il calcolo del bollo è possibile pagarlo on line tramite pagoPA con un costo aggiuntivo applicato dal PSP selezionato nel momento dell’acquisto.
Come segnalato sul sito ACI (clicca qui per accedervi) al momento la riscossione non è possibile per le regioni Calabria e Veneto
Se il veicolo è soggetto anche al pagamento del cd. “superbollo”, l’importo dovuto viene calcolato ma potrà essere pagato solo tramite Modello F24. Al termine del calcolo è anche disponibile l’apposito servizio di compilazione del modello di versamento.
Il pagamento della tassa automobilistica, è assicurato dai seguenti intermediari alla riscossione:
pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
le Delegazioni ACI
le Agenzie Sermetra
i Punti vendita Mooney
Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
i punti vendita Lottomatica
le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
Il costo dell’operazione è determinato dalla modalità di pagamento e dal Punto di servizio prescelti.
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata:
2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina
2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
Per richiedere l’esenzione del bollo auto occorre rivolgersi all’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità, rispetto a quelle indicate, è quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, può accadere che vengano meno i requisiti per l’esenzione, ad esempio per vendita dell’auto, in tal caso, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo spetta anche nella maggior parte delle regioni italiane per le i proprietari di auto elettriche e per i primi 5 anni di possesso. Fonte: fiscoetasse.com