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Polizza tfr e tfm, un consiglio da dare ai clienti

Il tempo passa, troppo velocemente, e più passa il tempo più la ragazzina che avevi assunto diventa una donna, poi una mamma e poi una nonna: anche se sembrava un traguardo lontano arriva il momento del pensionamento (oppure delle dimissioni).
Sorpresa! Quella cifra che eri abituato a scrivere solo nella contabilità, quella del TFR (art. 2120 c.c.) diventa un esborso da affrontare, se poi l’esborso è maturato in almeno una trentina d’anni e le dimensioni dell’azienda o dello studio non sono piccolissime, si tratta più di un salasso che di un esborso, oppure di una completa “trasfusione”. Per non parlare poi, facciamo gli scongiuri, del caso di decesso dell’imprenditore o del professionista, così che il TFR viene ad essere lasciato in eredità.
Perché non stipulare una polizza? Lo scopo della polizza TFR è quello di essere certi di avere la somma sufficiente a liquidare il TFR al momento della cessazione del rapporto, oppure alla richiesta di anticipazioni, senza che costituisca una forma di autofinanziamento (solo con la cifra scritta sulla carta) con il rischio poi di non avere la liquidità necessaria al momento del bisogno.
Come funziona? A fronte della stipula di tale polizza annualmente si versa un premio non superiore al TFR maturato per ciascun dipendente (e non è obbligatorio versare); normalmente poi all’atto della liquidazione la somma è maggiore di quella versata (al capitale versato si aggiungono gli “interessi” derivanti dall’investimento delle somme da parte della compagnia di assicurazione).
Al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro le somme accantonate saranno svincolate dalla compagnia di assicurazione e potranno essere corrisposte al dipendente, senza causare troppi “traumi” e imprevisti di liquidità in capo all’azienda/studio.
Ma i premi della polizza sono costi deducibili? Assolutamente no, il costo deducibile è quello dell’accantonamento del TFR, se si iscrivesse il premio di polizza (cioè la quota di TFR maturata nell’anno) nei costi vi sarebbe una duplicazione dei costi medesimi; il “cumulo” dei premi versati all’impresa di assicurazioni sarà iscritto, nell’attivo dello stato patrimoniale, tra i crediti e, nel passivo, risulterà chiaramente iscritto l’importo del TFR maturato.
Ma viene tassato qualcosa? Sì, al momento della liquidazione della polizza la differenza tra quanto versato e quanto incassato (“interessi” per essere di estrema semplicità) viene tassata con applicazione di una ritenuta di acconto (per le polizze stipulate dal 1.01.1996 – art. 3, c. 113 L. 28.12.1995 n. 449).
Altro aspetto positivo della polizza in questione è l’impignorabilità e l’insequestrabilità.
Analogo funzionamento ha la polizza del TFM per gli amministratori, fatte salve le procedure per procedere alla determinazione ed all’accantonamento (all’atto della nomina, con atto di data certa, ecc.).
Ma la faccio adesso, a “partita in corso con i dipendenti”? Perché no, volendo posso accantonare il TFR maturato da adesso in poi e versare, se la liquidità lo consente, tutto o parte del TFR pregresso, sino a portarmi in “pareggio” con il TFR maturato alla fine dello scorso anno.