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Decreto Ucraina: un credito d’imposta alle imprese sui costi dell’energia

Il Decreto Ucraina ossia il DL n 21 pubblicato in GU n 67 del 21 marzo 2022 tra le altre misure volte a sostenere imprese e famiglie rispetto alle problematiche economiche derivanti dalla Crisi Russia-Ucraina, prevede con l’art 3 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica. In particolare, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito spetta a condizione che il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Si specifica che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022.
Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Attenzione al fatto che il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Fonte: fiscoetasse.com