Indirizzo
Via Murano, 8
Catanzaro Lido 88100
Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento
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Il conto corrente bancario cointestato è uno strumento contrattuale che consente a 2 o più parti di far confluire proprie risorse su un unico conto di “appoggio”. Spesso, dunque, i cointestatari di un conto corrente bancario sono coniugi o legati da vincoli di affinità o parentela. Tale legame, tuttavia, non rappresenta una condizione essenziale del conto corrente bancario che dunque ben potrà essere cointestato, ad esempio, tra colleghi di lavoro per far fronte alle spese comuni.
I principi cardine riconducibili ai rapporti nascenti con il conto corrente bancario cointestato sono essenzialmente 2:
la solidarietà attiva/passiva che lega i cointestatari nei confronti della banca (art. 1854 c.c.);
la presunzione relativa di comproprietà che unisce nei rapporti interni i cointestatari (art. 1298, c. 2 c.c.).
Ciò significa che la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ognuna di loro la qualità di creditore/debitore solidale nei confronti della banca (a seconda della tipologia di operazione effettuata) e al contempo nei rapporti interni fa presumere la contitolarità degli importi presenti sul conto in parti uguali.
Nella pratica l’attuazione di tali principi ha portato, tuttavia, alla nascita di una serie di problematiche applicative. Ciò in ragione del fatto che sono molteplici le vicende che possono influenzare i rapporti cointestatari/banca e, soprattutto, il legame che unisce i cointestatari.
Per quanto attiene al profilo riguardante il regolamento dei rapporti interni tra cointestatari, la disciplina normativa di riferimento è rinvenibile nell’art. 1298, c. 2 c.c., rubricato “rapporti interni tra debitori o creditori solidali” il quale dispone che le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Nei rapporti interni tra correntisti cointestatari, dunque, vige la presunzione relativa di comproprietà in parti uguali del rapporto attivo e passivo. In virtù di tale disposizione, pertanto, il debito o il credito riferibile al conto cointestato tra 2 soggetti si presume diviso al 50% tra gli stessi intestatari del conto corrente.
Trattasi in ogni caso di presunzione semplice, cioè di circostanza che ammette sempre la prova contraria. Ciò può avvenire qualora vengano forniti elementi gravi, precisi e concordanti circa l’esclusiva pertinenza. Ad esempio, recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto (Cassazione, sent. 15966/2020).
Il singolo correntista, dunque, ha la possibilità di dimostrare che le somme giacenti sul conto corrente non debbano essere suddivise in parti eguali. Qualora venga offerta detta prova il singolo correntista che non abbia versato alcun importo sul conto corrente non potrà poi avanzare alcuna pretesa nei confronti del saldo.