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Giovani: le agevolazioni 2022 per acquisto e locazione.

Anche per tutto il 2022 i giovani che acquistano la prima casa possono fruire di agevolazioni per l’acquisto della prima casa non di lusso se:
hanno un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro annui;
non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato.
Tale agevolazione era presente anche per gli atti stipulati dal 26.05.2021; pertanto, se nel 2021 si è fruito del credito Iva occorre indicarlo nel modello dichiarativo 2022 sul 2021.
Si ricorda che, oltre all’esenzione dell’imposta di registro e delle ipo-catastali se i giovani acquistano casa dall’impresa che vende in Iva, l’importo dell’imposta si trasforma per loro in credito d’imposta che si può utilizzare:
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
in diminuzione delle imposte sui redditi del dichiarativo successivo alla data di acquisto;
in compensazione tramite F24.
Per quanto riguarda il modello dichiarativo da utilizzare era possibile inserirlo già nel dichiarativo dell’anno scorso se l’atto era stato stipulato prima dell’invio del dichiarativo perché letteralmente “il dichiarativo successivo alla data di acquisto” poteva essere anche quello da inviare entro lo scorso 30.11.2021, se l’acquisto è avvenuto in data antecedente.
L’anno scorso non era stato possibile creare un rigo ad hoc per ospitare tale credito, quindi, era stato stabilito di utilizzare il rigo CR7, colonna 2 indicando il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
Se si decide di utilizzare il modello Redditi di quest’anno perché l’atto è stato stipulato dopo il 30.11.2021 è possibile indicare il credito in un rigo creato ad hoc: Quadro CR, Sezione VI, rigo CR13.
Il rigo va compilato come segue:
colonna 1: va indicato il residuo della dichiarazione precedente (se si era indicato nel Modello Redditi 2021 sul 2020);
colonna 2: va indicato il credito d’imposta maturato nel 2021;
colonna 3: la quota di credito compensata in F24 fino alla data di presentazione del modello;
colonna 4: la quota di credito compensata negli atti stipulati successivamente all’acquisto prima casa.
In via residuale, al rigo RN24, colonna 6 deve essere indicato il credito da utilizzare in diminuzione dell’Irpef che discende dalla dichiarazione dei redditi.
Va, infine, ricordato che l’art. 1, c. 155 L. 234/2021 (modificando l’art. 16, c. 1-ter del Tuir) dispone che vi siano agevolazioni incrementate anche in caso di locazioni per i giovani inquilini tra i 20 e i 31 anni con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef di 991,60 euro o se superiore al 20% del canone entro il limite di 2.000 euro di detrazione. La detrazione spetta per i primi 4 anni del contratto a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.